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La Cassazione sul trasferimento dei dipendenti e d'azienda, fallimento del datore di lavoro e ccnl



Trasferimento del dipendente


Ramo di azienda - Nozione


Ai fini del trasferimento di ramo di azienda previsto dall'art. 2112 cod. civ., costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi e, quindi, di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente, a prescindere dal contratto di fornitura di servizi che sia stipulato tra le parti. Pertanto incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 cod. civ., che derogano al principio del necessario consenso del contraente ceduto ai sensi dell’art. 1406 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza dei relativi requisiti di operatività (cfr. Cass. 10 dicembre 2021, n. 39394).


Cessione di azienda - Contratto collettivo applicabile

In caso di trasferimento di azienda o di un suo ramo, opera la disciplina dell'art. 2112 cod. civ., così che i dipendenti trasferiti sono soggetti al contratto collettivo nazionale applicabile presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, e può trovare applicazione l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso l'incorporante i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva (cfr. Cass. 10 dicembre 2021, n. 39395).


Fallimento datore di lavoro - Ordine di reintegrazione


Il fallimento del datore di lavoro non impedisce l’adozione di un ordine di reintegrazione ai sensi dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (St. lav.), sia per il caso in cui sia autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impresa, sia perché il lavoratore può avere diritto alle utilità (per esempio un trattamento di integrazione salariale) collegate alla stessa decisione di continuazione provvisoria dell’attività aziendale. Tuttavia, ai fini di identificare il suo interesse ad agire, il lavoratore deve allegare una precisa e rilevante ragione che sorregga la domanda volta all’adozione di un ordine di reintegrazione, senza che si possa trincerare dietro astratte ricostruzioni solo in diritto (cfr. Cass. 13 dicembre 2021, n. 39699).


Recepimento implicito contratto collettivo

Avv. Guido Brocchieri


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