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Smart working semplificato fino al 31 dicembre



Il lavoro agile (o più comunemente smart working, disciplinato dalla legge 22 maggio 2017, n. 81 -Legge 81”) consiste in una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro. Il tutto al fine di consentire al lavoratore di conciliare i tempi di vita e lavoro, favorendo, nel contempo, la crescita della sua produttività. Il trattamento economico non subisce alcuna variazione tra i lavoratori in smart working ed i loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie.


L’emergenza determinata dal Covid-19 ha evidenziato l’utilità dello smart working, nonostante prima della pandemia tale istituto fosse poco diffuso. Ciò al fine principale di diminuire i contatti tra le persone e di agevolare la conciliazione vita/lavoro.


Come noto, con il verificarsi della pandemia la legge è intervenuta facilitando, con una procedura molto più rapida, il ricorso allo smart working, senza obbligo di accordo individuale tra azienda e dipendente.


La Legge n. 87 del 17 giugno 2021, di conversione del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, c.d. “Decreto Riaperture", prevede lo slittamento dal 30 settembre al 31 dicembre 2021della data ultima per l’adozione del lavoro agile nel tempo della pandemia (c.d. “smart working semplificato”).


Dunque fino al 31 dicembre 2021 i datori di lavoro del settore privato potranno continuare ad applicare la modalità di lavoro agile beneficiando di alcune semplificazioni:


  • non sarà necessario firmare un accordo individuale con i lavoratori;

  • gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si riterranno assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);

  • sarà possibile ricorrere alla procedura telematica semplificata, indicata dal Ministero del Lavoro in deroga a quanto previsto dall’articolo 23 della Legge 81.


Pertanto, se in conformità alla Legge 81 per l’utilizzo del lavoro agile è necessario un accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente ed anche un iter di comunicazione particolare nei confronti del Ministero del Lavoro, l’attivazione della procedura dello smart working semplificato implica solamente l’invio, attraverso portali dedicati, della seguente documentazione firmata:



Il tutto al chiaro fine di semplificare il ricorso a tale modalità di lavoro che si è dimostrata, e si sta dimostrando, strumento molto utile ai fini del contenimento della pandemia Covid-19.


Avv. Guido Brocchieri


Il contenuto di questo articolo non costituisce un parere legale, ma ha funzione informativa. Per una consulenza legale personalizzata, contattare lo studio all’ e-mail info@dongpartners.eu o al telefono +39 06 916505710. © Dong & Partners International Law Firm, Tutti diritti riservati



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