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Cessione di ramo di azienda illegittima: somme dovute al dipendente trasferito



Con la decisione n. 16719 del 14 giugno 2021 la Corte di Cassazione ha rivisitato il precedente indirizzo giurisprudenziale in materia.


Nella decisione in questione, la Corte di Cassazione ha affermato che - laddove il datore di lavoro abbia operato una cessione d’azienda, dichiarata successivamente illegittima, e abbia rifiutato, senza giustificazione, di ripristinare il rapporto di lavoro con il dipendente trasferito - non sono detraibili, dalle somme dovute al dipendente trasferito, gli importi da detto dipendente percepiti, nello stesso periodo, anche a titolo di retribuzione, per l’attività prestata alle dipendenze del datore di lavoro cessionario. Quest’ultimo, infatti, non è più tale una volta dichiarata giudizialmente l’illegittimità della cessione.


Più precisamente, la Suprema Corte ha statuito che qualora il datore di lavoro abbia operato un trasferimento di ramo di azienda dichiarato illegittimo ed abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, non sono detraibili dalle somme dovute al dipendente illegittimamente trasferito dal datore cedente, quanto il dipendente stesso abbia percepito, nello stesso periodo, anche a titolo di retribuzione, per l’attività prestata alle dipendenze del datore di lavoro già cessionario, ma non più tale, una volta dichiarata giudizialmente - come nella fattispecie - la non opponibilità della cessione al dipendente trasferito. Ciò perché, in tale ipotesi, permane in capo allo stesso il diritto di ricevere le somme a lui spettanti, da parte del datore cedente, a titolo di retribuzione e non di risarcimento. Per la qual cosa, non trova applicazione la detraibilità, dagli importi dovuti dal datore di lavoro cedente, di quanto percepito nel frattempo dal dipendente trasferito, poiché, appunto, è stato escluso che la richiesta di pagamento del dipendente abbia titolo risarcitorio.


Avv. Guido Brocchieri


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