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Ultima giurisprudenza italiana in materia di diritto del lavoro (aggiornata a marzo 2022)



Licenziamento individuale nullo


La Corte di Cassazione ha ritenuto nullo il licenziamento individuale intimato per gli stessi motivi già addotti a fondamento di un licenziamento collettivo. Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo che si fonda sugli stessi motivi già posti alla base di un precedente licenziamento collettivo realizza uno schema fraudolento ex art. 1344 c.c. secondo cui si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa (Cass. 7 marzo 2022, n. 7400).


Licenziamento disciplinare


In tema di licenziamentodisciplinare, la violazione dell’obbligo del datore di lavoro disentire preventivamente il lavoratore a discolpa,quale presupposto dell’eventuale provvedimentodi recesso, integra una violazione della proceduradi cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori che dà diritto al lavoratore alla tutela risarcitoria prevista dall’art. 18, sesto comma, di detto Statuto (Cass. 7 marzo 2022, n. 7392).


Cessione di azienda


Se effettivamente la vigenza di un rapporto di lavoro è necessaria ai fini dell’applicabilità dell’art. 2112 c.c. (secondo cui in caso di cessione di azienda i dipendenti del cedente ceduta passano alle dipendenze del cessionario), tuttavia non si può trascurare di considerare che alla luce dell’art. 2112, quarto comma, c.c., il trasferimento di azienda non può costituire l’unica ragione giustificativa del licenziamento (Cass. 7 marzo 2022, n. 7391).


Tutela delle condizioni di lavoro


L’art. 2087 c.c., che disciplina la tutela delle condizioni di lavoro, non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavorodi natura contrattuale, va collegata alla violazionedegli obblighidi comportamento imposti da norme di leggeo suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti diavere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta,un danno alla salute, l’onere di provare,oltre all’esistenza di tale danno,la nocività dell’ambiente di lavoro,nonché il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale provasussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Cass. 3 marzo 2022, n. 7058).


Avv. Guido Brocchieri


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