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Smart working




Con la fine del regime emergenziale, dal 1° settembre 2022 è tornato l'obbligo dell'accordo individuale (sulla base delle disposizioni previste dagli artt. 19 e 21 della Legge n. 81/2017 e dai contratti collettivi) e ha debuttato la nuova comunicazione semplificata.


Fino al 31 agosto 2022, infatti, in virtù di norme speciali, era prevista la possibilità per i datori di lavoro del settore privato di applicare lo smart working in azienda anche in assenza degli accordi individuali, con modalità di comunicazione al Ministero del Lavoro semplificata rispetto all’ordinario.


Da tener presenti, poi, le novità introdotte con il Protocollo sottoscritto dal Ministero del Lavoro e delle Parti Sociali, che individua le linee guida per la definizione dell’accordo che, tra gli altri aspetti, dovrà definire la durata dell’accordo (a termine o a tempo indeterminato), l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali e i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali.


Peraltro, con il ritorno al regime ordinario, non si perderà del tutto la semplificazione prevista negli ultimi mesi, grazie ad una novità introdotta dalla legge di conversione n. 122/2022 del decreto n. 73/2022 in vigore dal 1° settembre 2022.


È l’articolo 41-bis a rendere strutturale la procedura semplificata di comunicazione: i datori di lavoro non dovranno inviate l’accordo individuale al Ministero del Lavoro, fermo restando l’obbligo di stipula.


Dal 1° settembre 2022 i nominativi dei dipendenti per i quali sono attivati accordi di smart working devono essere comunicati in via telematica al ministero del Lavoro, insieme alla data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, tramite le modalità individuate con il decreto del ministro del Lavoro 149 del 22 agosto scorso.


Tra le novità, il suddetto decreto dispone che, secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 1 della legge n. 81/2017, il datore di lavoro sarà tenuto a conservare l’accordo individuale sottoscritto con il lavoratore per un periodo di cinque anni.


Ai datori di lavoro sarà quindi richiesto di inviare esclusivamente i dati relativi a nominativi dei lavoratori in smart working, data di inizio e fine dello smart working. Le medesime informazioni saranno messe a disposizione dell’INAIL.


In caso di mancata comunicazione è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 500 per ogni lavoratore interessato.

Avv. Guido Brocchieri


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