Trasferimento di azienda
La Suprema Corte ha nuovamente affermato che soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro, che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti della normativa in materia di trasferimento si azienda (art. 2122 c.c.) che, in deroga ai principi generali di cessione del contratto (art. 1406 c.c.), consente la sostituzione del contraente cedente senza il consenso del dipendente (Corte di Cassazione n. 12622 del 20 aprile 2022).
Licenziamento - patto di prova
Costituisce abuso del diritto il licenziamento di un lavoratore durante il periodo di prova nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato, con la successiva stipulazione di un contratto a tempo determinato per le stesse mansioni, ma con una retribuzione inferiore. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura pari alle differenze retributive non percepite (Corte Appello Milano 28 febbraio 2022).
Illegittimo il trasferimento del lavoratore se le ragioni che lo sostengono possono essere soddisfatte in altro modo equivalente
La Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia di trasferimento del dipendente, ha ribadito che il datore il lavoro, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede, non può legittimamente ricorrere al trasferimento se esistono modi equivalenti per soddisfare le medesime ragioni.
La Suprema Corte ha inoltre ricordato che il datore di lavoro, in difetto di una diversa previsione, non è tenuto a osservare alcun obbligo di forma per la comunicazione del provvedimento di trasferimento, né a fornire al dipendente l’indicazione dei motivi della decisione, salvo che sia contestata in giudizio la legittimità del trasferimento.
In tale caso la parte datoriale ha l’onere di allegare e provare le fondate ragioni che hanno determinato il trasferimento, non potendo limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità sollevati dal dipendente.
In ogni caso, il controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento datoriale deve essere effettuato anche alla luce dei principi generali di correttezza e buona fede (Corte di Cassazione n. 119143 del 6 luglio 2021).
Avv. Guido Brocchieri
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