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Riconoscimento ed esecuzione di sentenze civili cinesi in Italia

Aggiornamento: 14 mag 2021



Il procedimento di riconoscimento ed esecuzione in Italia di una sentenza emessa da un Tribunale Cinese, segue un procedimento semplificato in virtù del Trattato per l’assistenza giudiziaria in materia civile firmato tra Italia e Cina nel 1991.


L’ambito di applicazione di tale procedimento, ai sensi dell’articolo 1 del menzionato Trattato, sono le sentenze in materia di diritto civile, diritto commerciale, diritto di famiglia e del diritto del lavoro.


La domanda di riconoscimento va proposta alla Corte d’appello del circondario in cui la sentenza deve essere eseguita.


La parte richiedente deve allegare alla domanda una copia autentica ed integrale della sentenza con traduzione asseverata in italiano. Dalla sentenza deve risultare il passaggio in giudicato, la regolare citazione della parte contumace o la corretta rappresentanza processuale dell’incapace. In mancanza, unitamente alla sentenza, occorrerà allegare alla domanda di riconoscimento anche i documenti che provino tali circostanze.


Ai sensi dell’art 7 del Trattato tra Italia Cina sull’assistenza giudiziaria in materia civile, non è invece necessaria la legalizzazione della sentenza e dei documenti processuali menzionati.


La Corte di appello deciderà sulla domanda all’esito di un rito sommario di cognizione volto a verificare le circostanze dell’art 21 del Trattato tra Italia Cina sull’assistenza giudiziaria in materia civile, segnatamente:

  • competenza dell’autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza ai sensi dell’art 22 del trattato

  • passaggio in giudicato della sentenza, secondo la legge del luogo dove è stata pronunciata

  • corretta citazione in giudizio della parte contumace o corretta rappresentanza processuale dell’incapace

  • esistenza di altra sentenza passata in giudicato o pendenza di precedente giudizio tra le stesse parti sul medesimo oggetto

  • la sentenza da riconoscere ed eseguire contiene disposizioni tali da recare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza o contrarie all’ordine pubblico

In caso di accoglimento della domanda di riconoscimento, la sentenza straniera unitamente all’ordinanza emessa dalla Corte d’appello costituisce titolo esecutivo.


Avv. Lifang Dong e Avv. Chiara Civitelli


Il contenuto di questo articolo non costituisce un parere legale, ma ha funzione informativa. Per una consulenza legale personalizzata, contattare lo studio all’ e-mail info@dongpartners.eu o al telefono +39 06 916505710. © Dong & Partners International Law Firm, Tutti diritti riservati


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