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Recenti pronunce italiane su diritto del lavoro e relazioni sindacali



Consultazione sindacale in caso di trasferimento di azienda


La normativa in materia di trasferimento di azienda che in alcuni casi stabilisce la necessità di preventiva consultazione sindacale non prevede affatto un obbligo di informazione sui comportamenti della cessionaria. Ciononostante, il Tribunale di Bari ha stabilito il comportamento antisindacale della cessionaria sul presupposto che quest’ultima nella comunicazione di avvio della procedura di consultazione sindacale non aveva indicato le iniziative future della cessionaria, in particolare in ordine alla conservazione dei livelli occupazionali (Tribunale di Bari, 21 gennaio 2022).


Impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato con la richiesta di avvio della procedura di consultazione


Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 604 del 1966 il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo, qualora disposto da un datore di lavoro con più di 15 dipendenti, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore (“Procedura di conciliazione”).


La Suprema Corte ha stabilito che qualora in detta comunicazione vi sia già la manifestazione della volontà di intimare il licenziamento e il lavoratore impugni detto licenziamento, la successiva conferma del licenziamento, dopo l’esito negativo della Procedura di conciliazione, non richiede una nuova impugnazione (Cass. 24 marzo 2022, n. 9639).


Adesione tacita a CCNL


Avv. Guido Brocchieri


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