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Recenti pronunce italiane su accertamento mansioni superiori e retribuzione globale di fatto



Accertamento mansioni superiori


Il Tribunale di Napoli ha affermato che il lavoratore che rivendica una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni prestate ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle normativamente descritte.


Secondo il Tribunale, dunque, l'onere della prova incombente sul lavoratore copre l'intero spettro delle allegazioni necessarie per consentire la verifica da parte del giudice della fondatezza delle proprie richieste.


In particolare, perché sia correttamente rispettato l'onere probatorio incombente sul dipendente è necessario che ancor prima questi abbia correttamente adempiuto all'onere di puntuale allegazione, che implica necessariamente la corretta indicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva che devono essere tra loro comparate per verificare la fondatezza della domanda.

Su tali presupposti, il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso del lavoratore che non aveva neppure allegato al ricorso il CCNL applicabile al rapporto (Trib. Napoli 2 marzo 2022).


Retribuzione globale di fatto

Di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui nel concetto di retribuzione globale di fatto - cui va commisurata l'indennità da liquidarsi in caso di accertata illegittimità di un licenziamento - va ricompresa solo la retribuzione che il lavoratore percepisce in conseguenza del normale svolgimento di una prestazione, dovendosi escludere quelli aventi carattere occasionale o eccezionale.

Per la nozione di “retribuzione globale di fatto” non si può che rimandare alla retribuzione che il lavoratore avrebbe ricevuto se avesse lavorato, con esclusione dei compensi eventuali, di cui non sia certa la percezione, e di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione stessa ed aventi carattere occasionale o eccezionale.


A tal riguardo, è certamente valido l’orientamento prevalente in materia della Corte di Cassazione che ha negato la natura retributiva dell’indennità di servizio estero in quanto finalizzata a sopperire agli oneri derivanti dalla permanenza nella sede straniera (Cass. 11 marzo 2022, n. 8040).


Avv. Guido Brocchieri


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