La legge di conversione del decreto legge 146/2021 ha modificato l'art. 14 del D.lgs n. 81/2008 introducendo in capo al committente un nuovo obbligo di comunicare l' avvio di un' attività di collaborazione occasionale all’ispettorato del lavoro territorialmente competente a mezzo pec o sms.
La collaborazione occasionale è caratterizzata dall'eccezionale e non abituale attività lavorativa prestata senza vincolo di subordinazione in cambio di un corrispettivo.
La mancata o ritardata comunicazione comporterà l’applicazione, in capo al committente, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.500,00 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale coinvolto.
I lavoratori autonomi occasionali occupati senza preventiva comunicazione saranno computati nella percentuale di lavoratori irregolari che, qualora raggiunga la percentuale del 10%, porterà all’emissione, da parte dell’ispettore del lavoro, del provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa.
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