Licenziamento dirigente
La Corte di Cassazione ha affermato che è legittimo il licenziamento irrogato ad un dirigente che tenta di acquistare la partecipazione al capitale sociale di un’impresa concorrente, posto che tale condotta è potenzialmente lesiva per l’azienda datrice.
Infatti il dovere di fedeltà del dipendente deve integrarsi con il principio di correttezza e buona fede e viene, a tal fine, in rilievo anche la mera potenzialità lesiva della condotta.
Secondo la Suprema Corte, detto obbligo assume un’importanza rilevante nel caso di un dirigente. Ciò sia in relazione ai possibili riflessi negativi per l’immagine della società che per l'obiettivo pericolo di condotte emulative da parte di altri dipendenti.
La Corte di Cassazione, dunque, ha stabilito che, in ragione dell'obbligo di fedeltà, un dirigente deve astenersi da una qualsiasi attività in grado di produrre un danno per il datore di lavoro (Corte di Cassazione n. 11172 del 6 aprile 2022).
Licenziamento per superamento del periodo di comporto (periodo durante il quale il dipendente, assente per malattia, non può essere licenziato)
La Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto per sommatoria, non può tenersi conto delle assenze non indicate nella lettera di licenziamento.
In tema di licenziamento per superamento del comporto, il datore non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, fermo restando l'onere di allegare e provare compiutamente in giudizio i fatti costitutivi del potere esercitato. Tuttavia, continua la sentenza, ciò vale per il comporto c.d. ‘secco’ (unico ininterrotto periodo di malattia), ove i giorni di assenza sono facilmente calcolabili anche dal lavoratore.
Invece, nel comporto c.d. per sommatoria (plurime e frammentate assenze) occorre una indicazione specifica delle assenze computate, in modo da consentire la difesa al dipendente.
In quest’ultimo caso, per i Giudici di legittimità vale la regola generale dell'immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo di licenziamento posta a garanzia del lavoratore, con la conseguenza che, ai fini del superamento del suddetto periodo, non può tenersi conto delle assenze non indicate nella lettera di licenziamento (Corte di Cassazione n. 8628 del 16 marzo 2022).
Avv. Guido Brocchieri
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