top of page
  • lifang60

Licenziamenti collettivi - Criteri di scelta


Photo Credit: Getty Images/iStockphoto


La Suprema Corte con la sentenza n. 12040 del 6 maggio 2021 è tornata ad occuparsi della questione relativa ai criteri di scelta (carichi di famiglia, anzianità di servizio, esigenze tecnico-produttive e organizzative) a cui il datore di lavoro deve per legge fare riferimento al fine di individuare i lavoratori da licenziare nel caso in cui voglia attivare una procedura di licenziamenti collettivi.


Libertà imprenditoriale


Preliminarmente la Corte ha nuovamente affermato il principio consolidato secondo cui la cessazione dell'attività è rimessa alla scelta dell'imprenditore, che costituisce esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita dall'art. 41 Cost. nonché quello alla stregua del quale la procedura dei licenziamenti collettivi ha la sola funzione di consentire il controllo sindacale sulla effettività di tale scelta.


Modalità di applicazione dei criteri


Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha affermato che, qualora il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ad un singolo reparto o unità produttiva, il datore di lavoro può legittimamente delimitare la platea dei dipendenti in relazione ai quali applicare i criteri di scelta, ben potendo le esigenze tecnico-produttive e organizzative costituire criterio esclusivo nella determinazione della platea dei dipendenti da licenziare. A tal fine, tuttavia, nella comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo, il datore deve indicare (i) le ragioni che limitano i licenziamenti ai dipendenti del reparto o unità o in questione e (ii) le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad altri reparti o unità produttive, così da consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti. Al riguardo è opportuno precisare che in linea di principio, anche se i licenziamenti collettivi riguardano solo un determinato reparto o unità produttiva, i criteri di scelta da applicare per individuare i lavoratori da licenziare devono essere applicati a tutti i dipendenti del datore di lavoro che avvia la procedura di licenziamento collettivo, e non solo ai dipendenti di quel reparto o unità produttiva.


In tale prospettiva la Suprema Corte ha nuovamente confermato che la limitazione della platea dei licenziandi ai soli dipendenti di un reparto o unità produttiva è legittima qualora i lavoratori addetti a tale reparto o unità produttiva siano dotati di professionalità specifiche, infungibili rispetto agli altri dipendenti degli altri reparti o unità.


Accordo sindacale sui criteri di scelta


La Suprema Corte ha infine affermato che la funzione dell’accordo sindacale (raggiunto in sede di consultazione con i sindacati) di determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, nella regolamentazione delegata dalla legge, deve rispettare non solo il principio di non discriminazione, ma anche il principio di razionalità, sicché i criteri concordati devono avere caratteri di obiettività e di generalità, oltre che di coerenza con le finalità dell’istituto dei licenziamenti collettivi.


Avv. Guido Brocchieri


Il contenuto di questo articolo non costituisce un parere legale, ma ha funzione informativa. Per una consulenza legale personalizzata, contattare lo studio all’ e-mail info@dongpartners.eu o al telefono +39 06 916505710. © Dong & Partners International Law Firm, Tutti diritti riservati


2 visualizzazioni0 commenti
bottom of page