Confermando una posizione ormai prevalente, la Corte di Cassazione ha stabilito che ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato. Infatti, nell’effettuare tale valutazione, il giudice deve procedere autonomamente al fine di valutare se il fatto di cui si discute integri o meno gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo del recesso (cfr. Cass. 16 novembre 2021, n. 34720).
Avv. Guido Brocchieri
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