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Dimissioni incentivate e diritto di precedenza nell’assunzione




La Suprema Corte ha recentemente affermato che le dimissioni cosiddette "incentivate", e cioè agevolate da provvidenze o incentivi, insieme alla mobilità volontaria e al prepensionamento, non sono equiparabili al licenziamento. Difatti, il lavoratore che abbia risolto in modo volontario il contratto di lavoro, sebbene su sollecitazione del datore di lavoro e dietro riconoscimento di un incentivo economico, non ha diritto a essere preferito nelle assunzioni ai sensi della relativa normativa (art. 15 della legge n. 264 del 1949 e art. 8 della legge n. 233 del 1991). Ciò in quanto soltanto il datore di lavoro che abbia proceduto a licenziamenti per riduzione di personale è destinatario dell'obbligo legale di riassunzione (cfr. Cass. 19 novembre 2021, n. 35667).


Avv. Guido Brocchieri


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