Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 191910/2021, pubblicato il 15.7.2021, ha definito i criteri e le modalità di applicazione del credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, introdotto dal decreto “Sostegni – bis”, D.L. 25 maggio 2021, n.73, art. 32.
Le domande per l’ottenimento del credito potranno essere inviate online all'Agenzia delle Entrate dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 dai seguenti beneficiari:
Soggetti esercenti attività di impresa;
Soggetti esercenti arti e professione;
Enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti;
Strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Le spese ammissibili per il credito d'imposta sono quelle sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per :
a) la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati
b) la somministrazione di tamponi Covid-19
c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari)
d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, ivi incluse le eventuali spese di installazione)
f) l’acquisto di dispositivi per la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione)
Il credito d’imposta si applica al 30% delle spese ammissibili, con un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
Il 12 novembre 2021, un ulteriore Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, definirà l’ammontare definitivo del credito spettante sulla base del numero delle domande presentate e le risorse disponibili. Per il 2021 è stato approvato un tetto di spesa complessivo di 200 milioni di euro.
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