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  • lifang60

Cosa fare se si è segnalati alla Centrale Rischi ed al Sistema d’Informazioni Creditizie?



Cosa sono il Sistema d’Informazioni Creditizie e la Centrale Rischi? Che differenza c’è tra i due?


Il Sistema d’Informazioni Creditizie (SIC) è una banca dati privata gestita dalla società “C.R.I.F.” (Centrale Rischi d’Intermediazione Finanziaria). Oltre al SIC esistono anche altre banche dati private gestite da società come Cerved Group, Experian, CTC, Assilea.


La Centrale Rischi è invece una banca dati pubblica gestita dalla Banca d’Italia.


Entrambe le banche dati raccolgono informazioni sul profilo creditizio di persone fisiche o giuridiche segnalate da Banche o Finanziarie, che gli abbiano concesso mutui, finanziamenti o garanzie.


I SIC raccolgono tutti i dati relativi al credito, a prescindere dal fatto che siano stati rimborsati o meno. Questi operano su base volontaria e sono sottratti alla vigilanza della Banca d’Italia.

Le segnalazioni alla Centrale Rischi, invece, si riferiscono a tutte le Banche e Finanziarie e riguardano solo chi è inadempiente a fronte di un finanziamento o prestito superiore ai 30.000 euro.

Tale soglia si abbassa a 250 euro, quando il cliente è considerato “insolvente” o “in sofferenza”. L’insolvenza è valutata autonomamente da ciascuna banca o finanziaria segnalante e non deve essere accertata giudizialmente.



Che succede se si è segnalati al SIC o alla Centrale rischi?


Si viene segnalati negativamente in queste banche dati da parte di una Banca o Intermediario Finanziario quando non si paga una o più rate di un mutuo o di un finanziamento.

Se una persona è segnalata “negativamente” in queste banche dati, avrà più difficoltà ad ottenere un nuovo credito, mutuo o finanziamento.


Cosa fare in caso di segnalazione al SIC o alla Centrale Rischi?


Alcune volte, non occorre fare nulla poiché la segnalazione viene cancellata automaticamente dopo un certo periodo di tempo, anche quando è stato già saldato il proprio debito. Relativamente al SIC i tempi di conservazione dei dati sono indicati nella tabella sottostante.



Relativamente alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, i dati restano consultabili da parte di Banche e Finanziarie per un massimo di 36 mesi.


Quando invece la segnalazione è illegittima, si può chiedere alla Banca o all’Intermediario Finanziario che ha effettuato la segnalazione di cancellare il proprio nominativo dalle banche dati prima della decorrenza dei suddetti termini. In questi casi sarà inoltre possibile richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e morale documentabile.


La richiesta deve essere fatta via PEC o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’ufficio reclami della Banca o finanziaria segnalante. In caso di mancata risposta o rifiuto della Banca o Finanziaria, è possibile rivolgersi all’Arbitro Bancario e Finanziario, all’autorità giudiziaria o al Garante della Privacy.


Per segnalare un comportamento scorretto di una banca o di una società finanziaria si può inoltre presentare un esposto alla Banca d'Italia tramite il servizio online al sito https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/index.html


In quali casi una segnalazione alla Centrali Rischi o al SIC è considerata illegittima?


1) Quando il soggetto segnalato non ha ricevuto dalla banca o finanziaria un preavviso di minimo 15 giorni via pec o raccomandata

2) Quando la banca o finanziaria ha effettuato una errata valutazione della situazione di insolvenza finanziaria e patrimoniale del soggetto segnalato, che deve essere grave e non transitoria.

3) Nei casi di omonimia o errore materiale della segnalazione.

4) Nei casi di mancata cancellazione o rettifica della segnalazione a cui la banca o la finanziaria si era obbligata in virtù di accordi transattivi sottoscritti con il soggetto segnalato.


Avv. Lifang Dong e Avv. Chiara Civitelli


Il contenuto di questo articolo non costituisce un parere legale, ma ha funzione informativa. Per una consulenza legale personalizzata, contattare lo studio all’ e-mail info@dongpartners.eu o al telefono +39 06 916505710. © Dong & Partners International Law Firm, Tutti diritti riservati


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