Con sentenza depositata in cancelleria il 29 marzo 2021, il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, in veste di giudice di primo grado, si è pronunciato nuovamente in materia di cessione di ramo d’azienda.
La controversia riguardava un gruppo di dipendenti che, in quanto addetti al reparto di recupero crediti del cedente, in conseguenza della cessione di detto reparto, erano stati trasferiti alle dipendenze del cessionario.
I dipendenti trasferiti avevano impugnato il trasferimento sostenendo che nella specie non si trattava di un trasferimento di ramo di azienda.
Nozione di trasferimento di ramo di azienda
Con la menzionata sentenza il tribunale ha ancora una volta chiarito la nozione di ramo di azienda, specificando che, affinché possa configurarsi una fattispecie riconducibile all’art. 2112 c.c., che disciplina appunto la cessione di azienda o di un ramo di essa, è necessario che (i) l’oggetto della cessione sia una unità produttiva funzionalmente autonoma, vale a dire una “micro-azienda” e (ii) tale unità produttiva sia preesistente al trasferimento. Più precisamente, l'autonomia funzionale del ramo ceduto implica la capacità di quest'ultimo, già al momento del trasferimento dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.
In altre parole, il Tribunale ha raggiunto la conclusione che un ramo d'azienda composto da personale che per proseguire il proprio lavoro ha dovuto e deve necessariamente fare riferimento a quanto rimasto presso la società cedente (ciò che si è verificato nel caso di specie), non consente di qualificare come funzionalmente autonoma l'attività ceduta. E tutto ciò in violazione dell'art. 2112 c.c.
Decisione del Tribunale
In conclusione, ritenendo che la cessione in questione coinvolgesse solo ed esclusivamente frazioni non coordinate dell’azienda, il Tribunale, conformandosi ad un orientamento consolidato della Suprema Corte, ha dichiarato l’illegittimità della cessione, con conseguente condanna della cedente a ripristinare il rapporto di lavoro preesistente alla cessione facente capo ai dipendenti che erano stati trasferiti e che avevano appunto impugnato il relativo trasferimento.
Avv. Guido Brocchieri
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