top of page
lifang60

Cassazione: Licenziamento (ordine di reintegra, trasferimento) e convalida di dimissioni




Licenziamento - ordine di reintegra


La Corte di Cassazione ha affermato che, in presenza di un'illecita cessazione dell'attività aziendale, da cui derivi una altrettanto illegittima procedura di licenziamento, non può essere accordata ai dipendenti licenziati la tutela reintegratoria, ma solo quella risarcitoria.


Secondo i Giudici di legittimità, infatti, laddove il datore di lavoro proceda con l’irrogare illegittimamente dei licenziamenti, ai dipendenti licenziati non può comunque essere accordata la tutela reintegratoria, ma solo quella risarcitoria (avente, del pari, carattere sanzionatorio dell'altrui illecito), essendo l'impossibilità di eseguire l'ordine di reintegra la conseguenza di una mera situazione di fatto (vale a dire, la cessazione dell’attività), cristallizzatasi già al momento di emissione della pronunzia giudiziale (Cass. 4 maggio 2022, n. 14084).


Licenziamento - trasferimento

Un dipendente aveva impugnato giudizialmente il licenziamento irrogatogli per non essersi presentato nella sede aziendale ove era stato assegnato a seguito della reintegra disposta giudizialmente come conseguenza di un precedente recesso dichiarato infondato. A base della predetta domanda, il dipendete aveva dedotto che il trasferimento disposto, senza alcuna motivazione, dall’azienda datrice doveva ritenersi illecito, posto che la sentenza di reintegra prevedeva che la stessa avvenisse nel luogo e nelle mansioni originarie.


La Corte di Cassazione ha stabilito che, al fine di addivenire ad un giudizio di proporzionalità o meno della decisione del dipendente di disattendere l’ordine datoriale di trasferimento, è necessario valutare tutte le circostanze del caso concreto, nell’ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi Cass. 19 maggio 2022, n. 16206).


Convalida dimissioni e risoluzioni consensuali


In conseguenza della cessazione dello stato di emergenza sanitaria dovuto all’epidemia causata dal COVID-19, le sedi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro hanno modificato la procedura di convalida delle dimissioni.


Avv. Guido Brocchieri


Il contenuto di questo articolo non costituisce un parere legale, ma ha funzione informativa. Per una consulenza legale personalizzata, contattare lo studio all’ e-mail: info@dongpartners.eu o al telefono +39 06 916505710. © Dong & Partners International Law Firm, Tutti diritti riservati.



6 visualizzazioni0 commenti

Comments


bottom of page