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Vizio di incompetenza dei membri della commissione di gara



Ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici), <<Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto>>.


Orbene, lo <<specifico settore>> cui fa riferimento l’art. 77 sopra richiamato, è stato interpretato nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai Commissari di Gara deve essere riferita ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto, non essendo cioè richiesta una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della Commissione, anche cumulativamente considerata, ed i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto.


Inoltre, va considerata la necessità di riferire l’ambito delle specifiche competenze non già a ciascun singolo componente, bensì alla Commissione nel suo complesso.

Ne deriva che la legittima composizione della Commissione di Gara presuppone la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto, per cui il requisito della competenza dell’organo collegiale può ritenersi concretamente soddisfatto quando due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore in cui il singolo appalto si riferisce, ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare.


E’ pacifico sostenere che la presenza di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa che di natura tecnica, risponde, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall’oggetto della gara d’appalto, di modo che è in relazione allo specifico contesto di gara che va apprezzato il requisito della professionalità dei Commissari.


Nonostante la sussistenza di tali principi generali, si osserva che al cospetto di tre componenti della Commissione, che, pur esibendo un più che variegato novero di esperienze professionali tali da farne apprezzare la competenza nel settore degli appalti pubblici, i Giudici Amministrativi possano ritenere che gli stessi componenti non posseggano, tuttavia, la professionalità richiesta affinché la Commissione possa dirsi formata in prevalenza da soggetti competenti nello <<specifico settore>> oggetto della Gara(cfr. sentenza del TAR LAZIO – Roma n. 5107/2022 resa pubblica il 27.04.2022).

Avv. Alfredo Iadanza Lanzaro


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