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Unicità dell'offerta nella partecipazione alle gare pubbliche



Secondo l’articolo 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), <<Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta>>.


Il Giudice amministrativo meneghino, partendo da tale previsione normativa, ha avuto modo di affrontare la tematica attinente alla non univocità dell’offerta, che si verifica quando un operatore economico abbia presentato un’offerta tecnica con due prodotti con caratteristiche differenti.


La proposta di due prodotti -in luogo di uno- consentirebbe all’operatore economico di accrescere illegittimamente le chances di aggiudicazione e di minimizzare il rischio di insuccesso, a differenza degli altri concorrenti che si sono affidati ad un’unica proposta di fornitura.


Tutto ciò chiaramente non è consentito dalla normativa sopra enucleata, sussistendo il principio di unicità dell’offerta che ha imposto agli operatori economici di presentare una sola proposta tecnica ed una sola proposta economica, al fine di conferire all’offerta un contenuto certo ed univoco.


Tale principio è posto a presidio -da un lato- del buon andamento, dell’economicità e della certezza dell’azione amministrativa, onde evitare che la stazione appaltante sia costretta a valutare plurime offerte provenienti dal medesimo operatore economico, tra loro incompatibili, e che perciò venga ostacolata nell’attività di individuazione della migliore offerta, e -dall’altro- a tutela della par condicio dei concorrenti, poiché la pluralità delle proposte attribuirebbe all’operatore economico maggiori possibilità di ottenere l’aggiudicazione, o comunque di ridurre il rischio di vedersi collocato in posizione deteriore.


Ammettere, quindi, un’offerta tecnica non univoca, andrebbe a discapito dei concorrenti fedeli che hanno presentato una sola ed univoca proposta corrispondente alla prestazione oggetto dell’appalto, alla quale avrebbero affidato la loro unica ed esclusiva chance di aggiudicazione.


Ecco allora che il principio di unicità dell'offerta mira a garantire la genuinità del confronto concorrenziale, obiettivo irraggiungibile se vengono posti a confronto due prodotti non omogenei.


Dunque, la presentazione di un’unica offerta capace di conseguire l'aggiudicazione, è il frutto di un’attività di elaborazione nella quale ogni impresa affronta il rischio di una scelta di ordine tecnico, che la stazione appaltante rimette alle imprese del settore, ma che comporta una obiettiva limitazione delle possibilità di vittoria.


Tra l’altro,non ha alcun rilievo il fatto che il prezzo dei due prodotti offerti sia il medesimo, poiché l’elemento economico non è l’unico in grado di incidere sul confronto concorrenziale in una gara che valorizza sia l’elemento tecnico che quello economico (cfr. sentenza del TAR LOMBARDIA – Milano n. 836/2021 resa pubblica il 30.03.2021).

Avv. Alfredo Iadanza Lanzaro


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