Tribunale di Roma, ordinanza dell'11 aprile 2022
Nel caso in esame un cittadino bangladese, fuggito per far fronte ai debiti contratti dalla propria famiglia. Il ricorrente, difatti, abbandonato il Paese nel 2012, cominciava un viaggio durato sette anni, attraversando tra l’altro anche la rotta balcanica, per giungere in Italia nel 2019.
Il Tribunale “considerato il livello di inserimento raggiunto ed il lungo periodo di lontananza dal paese di origine; dopo avere lavorato lungamente come ambulante, è stato assunto come lavapiatti presso un esercizio di ristorazione, e provvede costantemente ad inviare denaro ai familiari (si vedano il modello UNILAV e le numerose ricevute di rimesse di denaro in patria); alla luce dell’inserimento lavorativo conseguito e della condizione di autonomia raggiunta” il giudice ha riconosciuto al ricorrente la protezione speciale di cui all’art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 “come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98.“
Tribunale di Rovereto, ordinanza del 19 aprile 2022
Nel caso di specie il cittadino si era visto respingere la domanda di assegno di natalità provinciale e di assegno unico provinciale perché privo del requisito dei dieci anni di residenza in Italia e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Ebbene, Il Giudice del lavoro ha ritenuto le condotte della Provincia Autonoma di Trento discriminatorie in merito all’assegno di natalità richiamando la sentenza Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) del 2 settembre 2021 (“l’assegno di natalità e l’assegno di maternità rientrano nei settori della sicurezza sociale per i quali i cittadini di paesi terzi di cui all’articolo3, paragrafo1, lettere b) e c),della direttiva 2011/98 beneficiano del diritto alla parità di trattamento previsto da detta direttiva. Tenuto conto del fatto che l’Italia non si è avvalsa della facoltà offerta dalla direttiva agli Stati membri di limitare la parità di trattamento, la Corte ritiene che la normativa nazionale che esclude tali cittadini di paesi terzi dal beneficio di detti assegni non sia conforme all’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva”) e alla citata sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 54 pubblicata il 4 marzo 2022 – Bonus bebè e assegno di maternità anche agli stranieri: irragionevole negare adeguata tutela a chi ne ha più bisogno).
Corte di Appello di Firenze, sentenza n. 182 del 3 marzo 2022
La Corte di Appello di Firenze – sezione lavoro – riconosce l’assegno sociale a genitore di cittadino italiano, titolare di carta di soggiorno ex art. 17 d.lgs. 30/07 in ragione della clausola di cui all’art. 23 del medesimo decreto (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri).
Inoltre, il giudice di merito esamina la problematica ritenendo sufficientemente chiara la disposizione dell’art. 19 comma 3 d.lsg. n. 30 del 2007 che esclude dalle prestazione di assistenza sociale i cittadini Ue e i loro familiari solo nei primi tre mesi di soggiorno.
Tribunale di Roma, decreto del 23 marzo 2022
Il Tribunale di Roma, riconosce la protezione speciale di cui all’art. 32 del d.lgs 25/2008 a cittadino della Costa d’Avorio, residente dal 2017 sul territorio nazionale e perfettamente integrato in Italia.
Nel decreto emesso dal Tribunale si evidenzia l’autonomia della “protezione speciale” rispetto alla protezione internazionale, anche a seguito di una precisa ricostruzione dell’istituto, nella sua evoluzione ordinamentale.
In particolare, rispetto alle condizioni individuali del ricorrente si afferma: “(…) nel caso che qui ci occupa, il ricorrente é arrivato in Italia nell’agosto del 2017 e risulta essersi rapidamente integrato sul territorio sia sul piano sociale e che su quello lavorativo. Emerge, invero, dalla documentazione depositata in atti che il ricorrente ha acquisito un buon livello di conoscenza della lingua italiana, ha svolto dal 2020 e continua a svolgere con una certa regolarità sebbene con contratti a tempo determinato via via rinnovati un’attività lavorativa remunerata ed invia denaro alla famiglia in Costa d’Avorio. Atteso il lasso di tempo trascorso dall’ingresso in Italia e considerata l’integrazione sul territorio si ritiene dunque che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.”
Pertanto, sostiene il Tribunale di Roma “venendo all’esame del caso di specie, ritiene il Tribunale, in via assorbente di ogni altro profilo, che in forza di quanto documentato in atti possa essere riconosciuta al ricorrente una protezione speciale funzionale alla tutela della vita privata e riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell’art. 19 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286“, tenuta, altresì, in considerazione l’assenza di ragioni di pubblica sicurezza impeditive al rilascio di un titolo di soggiorno.
Prof. Avv. Paolo Iafrate
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