top of page
  • lifang60

Tribunale di Treviso, decreto del 4.1.2022: Ius sanguinis. Impossibile trascrivere gli atti di nasci



Nel caso di specie di cittadini stranieri chiedono l’applicazione dell’art. 1 della L. 91/92 e la trascrivibilità dei loro atti di nascita formatisi all’estero.


Il giudice di merito ha accolto la tesi del Comune osservando che non può esservi diretta trascrivibilità degli atti di nascita formatisi all’estero al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana, su istanza di stranieri maggiorenni al momento dell’acquisizione della cittadinanza da parte del loro genitore, ma è necessario avviare un procedimento per l’accertamento dello status.


Al riguardo il giudice di prime cure rileva che: “Ebbene dall’esame della normativa sopra citata [ndr.l’art. 12 comma 11, l’art 15, 1 comma, l’art. 16, 1 comma, l’art. 17, 1 comma, DPR 396/2000] emerge che non è prevista da alcuna disposizione la possibilità di trascrivere gli atti di stato civile di soggetti che, pur verosimilmente possedendo i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non abbiano tuttavia mai richiesto tale riconoscimento…- i ricorrenti, alla data di accertamento della cittadinanza del loro padre (06/11/2013), erano tutti maggiorenni: il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non opera in questo caso automaticamente, ma va richiesto e consegue al verificarsi di tutte le condizioni che consentono la trasmissione della cittadinanza, all’assenza di rinunce o di ragioni che ne possono aver comportato la perdita.


I ricorrenti, dunque, avrebbero dovuto prima attivare un procedimento amministrativo presso il Consolato diretto a verificare il possesso della cittadinanza italiana e, soltanto in un secondo momento, avrebbero potuto chiedere la trascrizione dei propri atti di nascita in Italia.


Nel caso di specie i certificati di nascita dei ricorrenti sono stati formati all’estero, ma non sono atti di nascita di cittadini italiani (bensì al momento solo di cittadini brasiliani).


Gli istanti invocano la diretta applicazione dell’art. 12 DPR 396/2000 il quale consente a chiunque vi abbia interesse di richiedere direttamente la trascrizione degli atti di stato civile all’Ufficiale di Stato Civile competente. Detta norma, tuttavia, presuppone che colui che ne fa richiesta sia cittadino italiano…- Va inoltre osservato che la norma in questione (art. 12 del D.P.R. cit.) deve essere letta e considerata all’interno del sistema normativo complessivo che disciplina le iscrizioni e trascrizioni degli atti di stato civile e deve essere applicata in modo omogeneo con il resto della normativa in materia di cittadinanza e di stato civile“.


Prof. Avv. Paolo Iafrate


Il contenuto di questo articolo non costituisce un parere legale, ma ha funzione informativa. Per una consulenza legale personalizzata, contattare lo studio all’ e-mail: info@dongpartners.eu o al telefono +39 06 916505710. © Dong & Partners International Law Firm, Tutti diritti riservati.





4 visualizzazioni0 commenti
bottom of page