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Tribunale di Cagliari, ordinanza del 7.1.2022: diniego di rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro



Ricorso al Giudice Ordinario avverso diniego di rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro subordinato: necessaria valutazione del permesso di soggiorno per protezione speciale anche in assenza di apposita istanza, e conferma della non automatica ostatività di una singola condanna penale.


Nel caso di specie il Tribunale, ha l’interpretazione della normativa del comma 1.2 dell’art. 19 TUI e la circolare del 19 marzo 2021, rilevando che “Il provvedimento della Questura di Cagliari del 7/10/2021 deve essere, dunque, interpretato quale provvedimento negativo in ordine al rilascio del permesso di soggiorno in parola, non avendo evidentemente la Questura ritenuto sussistenti i presupposti di cui al comma 1.1. dell’art. 19”. Il Tribunale ha dunque affermato l’ammissibilità del ricorso ritenendo che “diversamente da quanto sostenuto dall’amministrazione, il ricorrente non ha domandato al tribunale il riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di lavoro per attesa occupazione, bensì il riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 co. 1.1 TUI, avendo omesso la Questura, pur essendo sussistenti, e allegati, i presupposti per il rilascio del suddetto titolo, la valutazione di cui all’art. 19 T.U.I., co. 1.2 […] Ciò posto ritiene il collegio che sussista la giurisdizione del giudice ordinario non contestando il ricorrente il mancato rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro/attesa occupazione, bensì quello del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, commi 1.1. e 1.2. del T.U. immigrazione. […] Vertendosi in tema di diritti soggettivi e non di interessi legittimi (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 06/05/2021, n. 5321; Cassazione civile sez. un., 29/01/2021, n.2141), sussiste la giurisdizione del g.o. in tema di protezione speciale”.


La sentenza, inoltre, riconosce altresì la protezione speciale al ricorrente, condannato ex art. 444 c.p.p. per un reato considerato automaticamente ostativo dalla Questura, osservando che “Emerge dall’interpretazione sistematica delle norme in tema di rilascio di permessi di soggiorno, e come chiarito dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito, che non sussista alcun automatismo in relazione alla valutazione di pericolosità sociale ma, anzi, questa debba essere sempre e comunque accompagnata da una valutazione specifica del caso concreto. Deve essere, dunque, compiuta una valutazione concreta, volta a stabilire se lo straniero costituisca una minaccia effettiva ed attuale, sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza dello Stato, prevalente rispetto ad ogni interesse confliggente (si confronti Cass. Civ. S.U. n. 15750/2019; Cass. Sez. 1, Ord. n. 20692/2019; Consiglio di Stato, sez. III del 29.11.2018; Tribunale di Napoli, 24.02.2019). Anche in presenza di condanne “ostative” (si veda fra le altre Tribunale di Catania, ordinanza del 15.02.2019 – R.G. 13254/2017) deve essere compiuta una valutazione individuale del singolo caso per stabilire se il richiedente abbia tenuto o abbia una condotta di vita che costituisce pericolo per la sicurezza dello Stato ovvero per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica. Nel caso di specie in ragione della modesta entità del reato commesso ed essendo il medesimo rimasto isolato nell’ambito di una condotta di vita regolare, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1. dell’art. 19 del T.U. Immigrazione, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale”.


Prof. Avv. Paolo Iafrate


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