top of page
  • lifang60

Suddivisione in lotti della gare pubbliche




Il contenuto dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici) prescrive la divisione in lotti delle gare pubbliche, al fine di favorire l’accesso alle piccole e medie imprese (c.d. PMI) prevedendo, al contempo, la possibilità di evitare tale suddivisione a seguito di una motivazione articolata che giustifichi la scelta operata.


Tale disposizione è finalizzata a plasmare i profili organizzativi dell’amministrazione committente nella direzione di una più ampia prospettiva dello sviluppo pro-concorrenziale del mercato.


Dunque, il favor legislativo per la suddivisione in lotti, è diretta attuazione della visione esposta nei considerando n. 78 e 79 della Direttiva 2014/24/UE, per cui <<è opportuno che gli appalti pubblici siano adeguati alle necessità delle piccole e medie imprese>>.

Purtuttavia, i giudici amministrativi hanno escluso che la suddivisione in lotti possa considerarsi un principio assoluto ed inderogabile, riconoscendo la possibilità di optare per un assetto alternativo mediante una scelta garantita da ampia discrezionalità, che va motivata, ma resta sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria.


Orbene,la scelta della stazione appaltante circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico costituisce una decisione normalmente ancorata a valutazioni di carattere tecnico-economico.


Affinché l’agire della stazione appaltante possa considerarsi legittimo è necessario verificare se il modus operandi sia conforme al modello legale, laddove quest'ultimo ammette la deroga ad una suddivisione in lotti dell'appalto rigidamente rispettosa dell'interesse partecipativo delle piccole e medie imprese, subordinatamente: 1) all'osservanza dell'obbligo motivazionale, mediante la congrua illustrazione delle ragioni sottese alla suddivisione in lotti concretamente disposta; 2) alla verifica della logicità e plausibilità delle stesse, in rapporto all'interesse pubblico perseguito in concreto.


La scelta della stazione appaltante circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico, deve costituire una decisione funzionalmente coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto, da valutarsi nel quadro complessivo dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.


Ne deriva che la decisione della stazione appaltante di aggregazione della gara in un numero ridotto di lotti di importo considerevole, a scapito delle PMI, non si appalesa irragionevole o contrastante con il principio di proporzionalità, in quanto la stazione appaltante può avere interesse ad interfacciarsi con un interlocutore unico, e soltanto un’impresa o un raggruppamento di imprese di grandi dimensioni è in grado di garantire la corretta esecuzione di un servizio che necessita di una particolare organizzazione per svolgere un complesso di attività interconnesse (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 8440/2020 resa pubblica il 28.12.2020).


Avv. Alfredo Iadanza Lanzaro


Il contenuto di questo articolo non costituisce un parere legale, ma ha funzione informativa. Per una consulenza legale personalizzata, contattare lo studio all’ e-mail: info@dongpartners.eu o al telefono +39 06 916505710. © Dong & Partners International Law Firm, Tutti diritti riservati.


12 visualizzazioni0 commenti

Comments


bottom of page