A seguito del rapido sviluppo e significativo aumento dei servizi d’investimento offerti su base globale da società finanziarie internazionali, ci si pone la domanda se una società costituita ed avente sede legale in altro Paese membro dell’Unione Europea – si prenda ad esempio Cipro – ed autorizzata ad offrire servizi d’investimento dall’Autorità cipriota che esercita la supervisione sui suoi servizi d’investimento, per poter operare in Italia debba nominare un “Agente collegato” (consulente finanziario) italiano oppure, in alternativa, possa operare e vendere i propri servizi in Italia senza dover appunto nominare tale Agente collegato iscritto in Italia.
Le norme fondamentali da tenere presenti per poter rispondere a tali domande sono:
D. Lgsl. n. 58 del 24 Febbraio 1998 (il “Testo Unico delle disposizioni di intermediazione finanziaria”, o “TUF”, come successivamente modificato, in particolare a seguito della Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018);
D. Lgsl. n. 129 del 3 Agosto 2017, che ha implementato in diritto italiano la Direttiva n. 2014/65/EU del 15 Maggio 2014 (“MIFID II”), come modificata a seguito della Direttiva n. 2016/1034/EU, con ulteriore adattamento del diritto italiano al fine di compiutamente recepire il Regolamento EU n. 648/2012 (“MIFIR”), come a sua volta modificato dal Regolamento EU n. 2016/1033/EU.
Le parole “Agente Collegato” secondo il diritto italiano si riferiscono ad un consulente finanziario qualificato ed abilitato a fare offerte fuori sede (ossia, fuori degli uffici o della sede della banca o società finanziaria che ha assunto o nominato tale consulente al fine di promuovere i propri servizi finanziari, come disposto dall’art. 1, comma 29 della Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015).
Le funzioni caratteristiche di detto consulente finanziario sono descritte nell’art. 31, paragrafo 2 del TUF (come nel tempo modificato), che dispone che il consulente finanziario è un professionista qualificato ed abilitato a fare offerte fuori della sede e degli uffici della società finanziaria per la quale lavora o dalla quale è stato nominato quale agente o procuratore. Tale attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede deve essere svolta in via esclusiva nell’interesse di una sola società abilitata ai servizi d’investimento o finanziari.
L’Agente collegato è pertanto l’unico operatore dell’Industria del Risparmio abilitato per legge a promuovere e collocare presso il pubblico qualsiasi prodotto finanziario e servizio d’investimento, potendo operare al di fuori degli uffici o sede della società che l’abbia assunto o nominato quale agente, sempre che la società alla quale l’Agente collegato riporta abbia a sua volta ottenuta apposita licenza (si tratta di banche, società finanziarie o che amministrino e gestiscano risparmi di clienti al dettaglio, ecc.).
L'Agente collegato in Italia deve anche rispettare tutte le prescrizioni contenute nel TUF e nel Regolamento sugli Intermediari della CONSOB n. 16190 del 29 Ottobre 2007 e relative successive modifiche.
Le obbligazioni principali dell’Agente collegato disposte da dette normative in linea di principio si riferiscono al suo comportamento, che deve rispecchiare la buona diligenza ed essere preciso e professionale nei confronti dei clienti che con lui entrano in contatto al fine di instaurare una relazione finanziaria.
Sulla base dell’art. 27 del TUF, come modificato a seguito delle Direttive “MIFID II” e “MIFIR” (in vigore in Italia dal Gennaio 2018), le società d’investimento o finanziarie con sede in Paesi membri-UE – come a Cipro, nel nostro esempio – possono esercitare la loro attività in Italia, ed in particolare:
a) le società situate in un Paese membro-UE possono fornire servizi di carattere finanziario in virtù del loro diritto di stabilire una succursale italiana o di nominare un Agente collegato iscritto in Italia;
b) per stabilirsi in Italia, l’Autorità che supervisiona il settore finanziario del Paese d’origine di tale società – nel nostro esempio, Cipro – deve previamente comunicare alla CONSOB che la società in questione intende fornire servizi finanziari in Italia, d’accordo con le norme tecniche e formali disposte dalla Commissione EU con la Direttiva n. 2014/65/EU;
c) la succursale della società straniera che si stabilisca in tal modo in Italia o, secondo il caso, l’Agente collegato iscritto in Italia, possono iniziare ad esercitare le loro rispettive attività all’atto del ricevimento della relativa comunicazione da parte della CONSOB, oppure – qualora non venisse emessa e trasmessa alcuna comunicazione dalla CONSOB entro il termine di 60 giorni da quando l’Autorità straniera a sua volta aveva inviato la sua comunicazione alla CONSOB – decorsi due mesi dalla trasmissione di tale comunicazione da parte dell’Autorità straniera alla CONSOB;
d) in alternativa, la società straniera può offrire servizi d’investimento in Italia in virtù del principio UE della libertà di fornitura di servizi, a mezzo di un Agente collegato proveniente dallo stesso Stato della società straniera – nel nostro esempio, Cipro - , a condizione che tale Agente collegato straniero – in tale specifica circostanza – non trattenga presso di sé alcun importo di denaro o strumento finanziario appartenente a qualsivoglia effettivo o potenziale cliente della società per la quale tale Agente collegato stia rendendo i propri servizi; quanto precede, in ogni caso, è subordinato alla previa e doverosa informativa resa alla CONSOB dall’Autorità di settore dello Stato di origine della società straniera, conformemente alle sopra menzionate normative tecniche e formali disposte dalla Commissione UE con la Direttiva n. 2014/65/EU;
e) in relazione all’alternativa discussa al punto precedente, dopo essere stata ammessa ad esercitare la propria attività in Italia in virtù del principio UE della libera prestazione di servizi, la società straniera sarà abilitata a fornire servizi – fuori dei suoi uffici o sede – a clienti al dettaglio e non professionisti, a mezzo di un Agente collegato. In tal caso, la società straniera diverrà soggetta all’autorità di supervisione ed ai controlli da parte della CONSOB con riferimento al dovuto rispetto dei requisiti di condotta previsti dal diritto italiano;
f) al riguardo, l’art. 31 del TUF dispone che un Agente collegato iscritto in Italia, allorché nominato da una società d’investimento o banca di un altro Paese membro-UE, sarà considerato– al fine dell’applicazione delle sopra citate regole di condotta – alla stregua di una succursale della società straniera stabilita in Italia;
g) per quanto infine attiene le formalità che devono essere osservate prima d’iniziare l’attività di proposizione di offerte fuori sede a clienti al dettaglio e non professionisti, se la società d’investimento o finanziaria straniera non stabilisce alcuna succursale in Italia, alla CONSOB dovrà essere previamente inviata apposita comunicazione dalla rispettiva Autorità del Paese membro-UE di origine di detta società straniera (nel nostro caso, abbiamo ipotizzato Cipro), che dettagli in maniera precisa l’intenzione della società straniera di esercitate tale attività attraverso l’assunzione o la nomina di un Agente collegato iscritto in Italia.
In conclusione, la società straniera potrà offrire e vendere i propri servizi e prodotti d’investimento in Italia sia attraverso la nomina di un Agente collegato italiano, sia stabilendo una propria succursale in Italia, come permesso ed in conformità con le normative europea ed italiana.
Prof. Avv. Salvatore Vitale
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