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Riconoscimento ed esecuzione di sentenze rese da tribunali inglesi in Stati Membri UE




L’Accordo sul Commercio e la Cooperazione del 24 Dicembre 2020 tra il Regno Unito e l’Unione Europea non ha riguardato pure la cooperazione giudiziaria tra dette parti. Questo ha ingenerato un elevato livello d’incertezza su come e se una sentenza di un Tribunale inglese possa essere riconosciuta e posta in esecuzione in qualsivoglia Stato Membro UE, in particolare per quanto attiene contratti finanziari o di mutuo che di solito erano (e sono ancora) retti dal diritto inglese e sottoposti alla giurisdizione di Tribunali inglesi in caso di ogni controversia che li riguardi.


Prima del 31 Dicembre 2020 (quando è effettivamente avvenuta la “Brexit”), tali controversie potevano risolversi secondo il Regolamento Bruxelles 1 (riveduto con n. 1215/2012), che stabilisce quale Tribunale sia competente in questioni che riguardino più di uno Stato Membro UE. Tale Regolamento fornisce un preciso inquadramento legale per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze emesse dal Tribunale di uno Stato Membro UE nell’ambito di un altro Stato Membro.


Tuttavia, a seguito di Brexit, detto Regolamento non si applica più per quanto attiene il Regno Unito a partire dall’1 Gennaio 2021.

Le sentenze emesse dai Tribunali inglesi attualmente possono essere riconosciute e trovare esecuzione negli Stati Membri UE solo sulla base delle rispettive normative nazionali di questi Stati – che variano dall’uno all’altro Stato – o secondo la Convenzione dell’Aja del 2005 sugli Accordi di Scelta del Foro (la “Convenzione dell’Aja”).


Sia il Regni Unito che l’Unione Europea sono infatti parti della Convenzione dell’Aja, che è un trattato internazionale sulle clausole di giurisdizione esclusiva ed il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in altri Stati Contraenti. Il Regno Unito era però parte di tale convenzione solo in quanto Stato Membro UE, pertanto ha sottoscritto in proprio il 28 Settembre 2020 una nuova accessione alla Convenzione dell’Aja in anticipazione dell’incombente Brexit.


La Convenzione dell’Aja si applica tra il Regno Unito e gli Stati Membri UE in materie commerciali quando sia stato stipulato un accordo esclusivo (od una clausola a tale riguardo in un contratto) sulla giurisdizione, e tale accordo (o clausola) sia datato non prima dell’1 Gennaio 2021. L’Unione Europea, dal lato suo, non ritiene applicabili quegli accordi (o clausole) sulla giurisdizione che erano stati stipulati e già in vigore prima di tale data.


Affinché possa applicarsi la Convenzione dell’Aja, comunque, oltre che essere la scelta di competenza giurisdizionale esclusiva (ossia, nessuna delle parti al contratto deve avere la facoltà di intentare causa alternativamente nel Foro di un altro Stato), la questione controversa deve riguardare aspetti internazionali – e non solo la scelta di un Tribunale straniero – per poter ricadere dentro il perimetro della detta convenzione.


Un’altra convenzione che di solito si applica a casi del genere è la Convenzione di Lugano del 2007, che è un trattato internazionale avente lo scopo di chiarire quale Tribunale nazionale sia competente su controversie sia civili che commerciali aventi estensione in più Paesi, e questo anche al fine di assicurare l’esecuzione oltre confine delle sentenze emesse in uno Stato firmatario di tale Convenzione, che attualmente si applica in Unione Europea, Danimarca (che non ha accettato il Regolamento Bruxelles 1), Islanda, Norvegia e Svizzera, ma non più al Regno Unito.


Il Regno Unito ha presentato la propria richiesta di accedere alla Convenzione di Lugano come Stato indipendente dall’Unione Europea, con effetti dall’1 Gennaio 2021, ma l’Unione Europea sinora non ha sostenuto tale richiesta, e questo impedisce al Regno Unito di accedere a detta convenzione, posto che è richiesto il consenso unanime di tutti gli altri firmatari.


Quindi, almeno finché il Regno Unito non riesca ad accedere alla Convenzione di Lugano, qualora una parte intenda dare esecuzione ad una sentenza di un Tribunale inglese in uno Stato Membro UE, essa dovrà per forza basare la propria istanza sulla Convenzione dell’Aja o sulle normative nazionali localmente applicabili.


Se non può applicarsi la Convenzione dell’Aja, la parte che intenda eseguire una sentenza dovrà prima presentare apposita istanza per il suo riconoscimento. Qualora tale esecuzione dovesse avvenire in Italia, il procedimento esecutivo dovrà iniziare con un’istanza presentata alla Corte d’Appello del distretto dove l’esecuzione deve aver luogo.


La Corte d’Appello, in tal caso, potrà rigettare il richiesto riconoscimento della sentenza inglese in presenza delle seguenti fattispecie:

  • La sentenza inglese sia incompatibile con l’ordine pubblico o disposizioni imperative del Diritto italiano;

  • Sono già pendenti davanti a Tribunali italiani procedimenti tra le stesse parti e sul medesimo oggetto; oppure,

  • Nel procedimento inglese preliminare, sia avvenuta una violazione di normative processuali inderogabili (ad es., per quanto riguarda la doverosa notifica del procedimento alla parte italiana).

Al fine di eseguire una sentenza di Tribunale inglese in Italia, la parte che intende procedere all’esecuzione deve attenersi alle norme italiane di Diritto Internazionale Privato (Legge 218 del 1995), che dispongono anche per quanto riguarda il riconoscimento delle sentenze straniere da parte di Tribunali italiani, stabilendo in particolare che:

  • Il convenuto abbia ricevuto doverosamente e validamente notifica del procedimento inglese che lo ha riguardato; ed inoltre,

  • La sentenza straniera sia non più appellabile e vincolante, non violi norme imperative o di ordine pubblico italiano, e non sia infine in conflitto con altra sentenza resa da un Tribunale italiano. La sentenza straniera deve essere stata, infine, pure validamente legalizzata a mezzo di Apostille internazionale.

Allorché tutte tali condizioni siano soddisfatte, il caso sarà rivisto dalla Corte d’Appello italiana, e se del caso la sua eseguibilità in Italia può essere da essa sancita, così che sia data esecuzione in Italia alla sentenza inglese, subordinatamente all’invio da parte del creditore inglese al debitore italiano di apposita richiesta di pagamento, prima d’iniziare il relativo procedimento esecutivo (che seguirà poi come per qualsiasi procedimento connesso ad una sentenza emessa da un Tribunale italiano).


Nel caso opposto nel quale sia una parte italiana che tenti di dare esecuzione in Inghilterra ad una sentenza emessa da un Tribunale italiano, una similare procedura di riconoscimento ed esecuzione si applicherà in tale Paese, posto però che sarà regolata dai principi di Diritto Comune e dalle regole applicabili ai procedimenti interni inglesi.


Prof. Avv. Salvatore Vitale


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