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Richiesta di asilo in assenza dei certificati di nascita dei figli: illegittimo, il rifiuto



Tribunale di Roma, formalizzazione della richiesta di asilo in assenza dei certificati di nascita dei figli: illegittimo, il rifiuto della Questura


Nel caso di specie il giudice di primo grado ha accolto la richiesta di formalizzazione della domanda di asilo da parte di una richiedente asilo in favore suo e dei suoi 6 figli in mancanza di certificati di nascita originali, tradotti e legalizzati. Infatti, uno dei minori non è mai stato registrato all’anagrafe mentre due figli minorenni hanno solo un certificato tedesco in copia, un minore è solo in possesso di un certificato bosniaco non legalizzato. La Questura ha richiesto il test del DNA per tutti i figli oppure la produzione di certificati in originale, tradotti e legalizzati.


Il giudice ha accolto la richiesta di formalizzazione della domanda di protezione senza richiedere documenti aggiuntivi con le seguenti motivazioni:


per i certificati tedeschi è necessaria la copia del certificato e la sua traduzione asseverata (non legalizzazione o apostilla) oltre al fatto che non è stata contestata la loro autenticità;


per i certificati di nascita bosniaci non è possibile chiedere la legalizzazione all’autorità consolare trattandosi del paese di origine dei richiedenti asilo, occorre semplicemente la traduzione asseverata anche considerato che non è stata contestata la loro autenticità;

nel caso di totale assenza del certificato di nascita, il legame genitoriale è provato con altra documentazione rilasciata da altre pubbliche amministrazioni e non può essere richiesta la prova del DNA.


Il giudice di prime cure rileva che: “Il legame di maternità con i minori (…) risulta adeguatamente provato dai certificati di nascita tedeschi e bosniaco prodotti in atti, la cui autenticità non è stata peraltro contestata dall’autorità amministrativa costituitasi in giudizio. In ordine al minore (…) per il quale la ricorrente non è in possesso del certificato di nascita la copiosa documentazione depositata in atti fornisce elementi sufficientemente gravi, precisi e concordanti per ritenere provato il legame di maternità.

Il minore in questione ha sempre viaggiato con il resto della famiglia recandosi prima in Germania e poi in Italia, vive con la madre e gli altri fratelli, frequenta la scuola ed è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie, tutto ciò tramite la Sig.ra quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sullo stesso.

Chiedere di accedere all’Ambasciata per ottenere i certificati di nascita o il costoso esame del DNA a spese della madre al fine di consentire alla Sig.ra di proporre domanda di protezione internazionale in nome e per conto dei minori, appare richiesta del tutto sproporzionata, tenuto conto che si tratta di richiedente asilo che afferma di essere fuggita dal proprio paese di origine per sottrarsi a persecuzioni e considerato il diritto dei minori a proporre direttamente domanda di protezione internazionale per il tramite del genitore (art. 6, comma 2, del d.lgs. 25/08, Direttiva 2013/32/UE art. 7).”


Prof. Avv. Paolo Iafrate


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