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Revoca dell’accoglienza e soddisfacimento delle esigenze elementari del richiedente




T.A.R. per la Liguria, sentenza n. 155 del 24 febbraio 2022: Revoca dell’accoglienza – Non può essere inflitta se priva il richiedente dal soddisfacimento delle sue esigenze più elementari


Il T.A.R. per la Liguria annulla la revoca delle misure di accoglienza disposte dalla Prefettura di Imperia ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 142/15.


In particolare il giudice amministrativo richiama la pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 12 novembre 2019 C 233 – 18) che ha affermato il seguente importante principio:

“L’articolo 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33, letto alla luce dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può prevedere, tra le sanzioni che possono essere inflitte ad un richiedente in caso di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché di comportamenti gravemente violenti, una sanzione consistente nel revocare, seppur temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza, ai sensi dell’articolo 2, lettere f) e g), della menzionata direttiva, relative all’alloggio, al vitto o al vestiario, dato che avrebbe l’effetto di privare il richiedente della possibilità di soddisfare le sue esigenze più elementari”.


Il TAR osserva che : “Alla luce della pronuncia della Corte questo giudice deve disapplicare la disposizione italiana di cui all’art. 23, comma 1, lett. e) d.lgs. 142/15 nella parte in cui prevede la possibilità di revocare la misura di accoglienza in caso di gravi violazioni o comportamenti gravemente violenti. Nella specie il ricorrente si è reso responsabile dei comportamenti previsti dalla norma da ultimo citata come descritti nel provvedimento impugnato. E, tuttavia, la normativa europea ostava alla adozione di un provvedimento di revoca di talché, previa disapplicazione della norma italiana contrastante, il provvedimento deve essere annullato“.


Prof Avv. Paolo Iafrate


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