La Corte di Cassazione ha statuito che, in ambito giornalistico, ai fini della individuazione del rapporto di lavoro subordinato, rilevano l’ampiezza di prestazioni e l’intensità della collaborazione, che devono essere tali da comportare l’inserimento stabile del lavoratore nell’organizzazione aziendale.
Nel caso in esame una giornalista professionista agiva nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana per il riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato affermando che, sebbene avesse sottoscritto dei contratti di collaborazione libero professionale, in realtà svolgeva lavoro subordinato, dovendo ella rispettare le scadenze imposte e le direttive impartitele dal datore di lavoro. Il Tribunale, ritenendo non provata l’elemento della subordinazione, rigettava la domanda.
La Corte d'Appello, in riforma della pronuncia del Tribunale, accoglieva parzialmente il ricorso della giornalista. I Giudici di secondo grado, infatti, considerando che l’inserimento continuativo ed organico della prestazione nell'organizzazione dell'impresa fosse determinante per la qualificazione del rapporto come subordinato, ritenevano che nel corso dell'istruttoria fosse stata dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, part time verticale nella misura del 50%.
Avverso tale pronuncia la Rai ricorreva in Cassazione lamentando che la Corte d'Appello, mancando di prendere in considerazione le collaborazioni intrattenute dalla giornalista negli intervalli tra un contratto ed un altro, avevano trascurato fatti decisivi ai fini dell'accertamento della insussistenza del vincolo di subordinazione nel rapporto in esame.
La Suprema Corte, ribadendo che la subordinazione si caratterizza per l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, ha rilevato che la subordinazione non può escludersi per il solo fatto che il lavoratore goda di una certa libertà e non sia obbligato al rispetto di un orario di lavoro. Al contrario è risultata determinante la circostanza tale per cui la giornalista fosse sempre a disposizione dell’editore, pronta ad eseguire le sue direttive ed istruzioni.
In conclusione, richiamando principi già affermati con riferimento al lavoro giornalistico (Cass. n. 8068/2009), la Suprema Corte ha statuito, che ai fini della individuazione del rapporto di lavoro subordinato rilevano “l'ampiezza di prestazioni e l'intensità della collaborazione”, che devono essere tali da comportare l’inserimento stabile del lavoratore nell’organizzazione aziendale. Tale verifica, nel caso di più contratti di collaborazione intervallati nel tempo, deve essere effettuata sull’arco temporale di effettivo svolgimento del rapporto nel periodo indicato dal contratto, “restando irrilevante l’attività medio tempore prestata”. (Corte di Cassazione 14 luglio 2021, n. 20099)
Avv. Guido Brocchieri
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