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Protezione speciale: la presenza dal 2017, la buona inclusione giustificano il riconoscimento




Tribunale di L'Aquila, decreto del 31 maggio 2022

Protezione speciale: la presenza in Italia dal 2017, la buona inclusione e la rete di relazione sociali giustificano il riconoscimento


Il giudice del Tribunale di L’Aquila riconosce ad un cittadino nigeriano il permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, a prescindere dalla valutazione delle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente nel paese di origine.


Il Collegio motiva la sua decisione sul presupposto che il ricorrente è presente sul territorio italiano dal 2017, un tempo sufficientemente lungo per crearsi una nuova rete di relazioni sociali nonché per stringere un legame effettivo con il territorio del paese ospitante. In questo arco temporale ha dimostrato di essersi perfettamente integrato sul territorio nazionale; ha sempre lavorato con continuità, come si evince dai contratti di lavoro; ha una relazione familiare in Italia ed è stato tesserato nel campionato 2017/2018 amatoriale Serie A1.


In definitiva, ha dato prova di volersi integrare nel nostro paese sotto molteplici profili. Alla luce di tutto quanto sin qui chiarito “ritiene il Collegio che un eventuale rimpatrio del ricorrente in Nigeria, interromperebbe bruscamente il proficuo percorso di integrazione sin qui compiuto ed aggraverebbe notevolmente la posizione di vulnerabilità in cui già si trova la parte richiedente, ponendosi in aperto contrasto con quel diritto alla protezione della vita privata, sociale e familiare, garantito e riconosciuto dalle fonti interne ed internazionali”.


Prof. Avv. Paolo Iafrate


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