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Protezione del marchio “Made in Italy”: recente sentenza di Cassazione Penale



La protezione del “Made in Italy” è basata sulle seguenti normative:


a) disposizioni a tutela del “made in” e del “Made in Italy” attraverso sanzioni penali e amministrative che concernono la commercializzazione di prodotti in generale (alimentari o manifatturieri) presentati falsamente ai consumatori come prodotti realizzati interamente in Italia:

- Legge n. 99/2009 (abrogata dal D. L. 25 settembre 2009, n. 135);

- alcune disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

- D. L. 25 settembre 2009, n. 135 convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166. (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee);

- D. L. 22 giugno 2012 n. 83 - “Misure urgenti per la crescita del paese” convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134;

- circolare n. 124899 del 9 novembre 2009 del Ministero per lo Sviluppo Economico (sull’obbligo di indicazione dell’origine del bene a marchio italiano prodotto in un altro Paese);

- nota dell’Agenzia delle Dogane n. 155971 del 30 Novembre 2009 contenente ulteriori istruzioni;

- nota n. 173529 del 6 Agosto 2012 sul potere sanzionatorio in materia di Made in Italy trasferito alle Camere di Commercio.


b) per quanto riguarda la tutela in particolare dei prodotti tessili, pelletteria e calzaturieri:

- Legge 8 aprile 2010, n. 55.


Sotto il profilo del diritto Europeo, occorre menzionare:

  • Codice Doganale dell’Unione - Regolamento (UE) n. 952/2013

  • Regolamento Delegato UE n. 2446/2015

  • Regolamento di Esecuzione UE n. 2447/2015

  • Regolamento Delegato UE n. 341/2016

Traendo una sintesi tra le varie normative citate, si può apporre il marchio d’origine “Made in Italy” sui prodotti per i quali, ai fini doganali, si deve indicare l’origine italiana, ferma restando l’applicazione delle ulteriori normative italiane sul punto.


Tali normative prevedono che i prodotti industriali ed artigianali possono avere il marchio d’origine “Made in Italy” se tutte le parti sono fabbricate all’estero ma vengono successivamente assemblate in Italia per ottenere il prodotto finale, oppure se tutte le parti sono fabbricate in Italia e vengono successivamente assemblate all’estero ma a condizione che le parti fabbricate in Italia non subiscano trasformazioni o lavorazioni sostanziali all’estero.


Secondo la Legge n. 55/2010, sui prodotti tessili, calzature e pelletteria, tuttavia, l’indicazione del marchio d’origine “Made in Italy” è riservata esclusivamente su prodotti finiti le cui fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente in Italia, ovvero per le fasi di lavorazione eseguite all’estero, sia in ogni caso verificabile la tracciabilità delle lavorazioni.


Proprio di recente, un provvedimento penale di sequestro per mancata indicazione del produttore nella documentazione relativa a prodotti che portavano l’etichetta di “Made in Italy”, è stato posto al vaglio della Cassazione, Sezione Penale, alla quale aveva proposto ricorso un negoziante, dopo che il 18 gennaio 2021 il Tribunale Penale di Roma, aveva appunto confermato tale provvedimento penale di sequestro dei prodotti destinati alla vendita nel suo esercizio commerciale; il negoziante era indagato per i reati di cui agli artt. 515 (frode in commercio) e 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) del Codice Penale (le indicazioni di origine false o fallaci sono punite ai sensi dell'articolo 517 del codice penale con la reclusione fino a due anni ed una multa fino a 20.000 Euro).


Il ricorso del negoziante contro tale sequestro è stato infine ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione, Sezione terza penale, con sentenza n. 34669 emessa il 28 Aprile 2021 e pubblicata il 20 Settembre 2021, in quanto, nel merito della questione, sui prodotti oggetto di sequestro vi era solamente l'etichettatura "Made in Italy", senza alcuna indicazione dell'industria produttrice, ossia dell'imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione.



Scarica la Sentenza di Cassazione no. 34669/2021

Cassazione_Sentenza no. 34669_2021
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Prof. Avv. Salvatore Vitale

Il contenuto di questo articolo non costituisce un parere legale, ma ha funzione informativa. Per una consulenza legale personalizzata, contattare lo studio all’ e-mail info@dongpartners.eu o al telefono +39 06 916505710. © Dong & Partners International Law Firm, Tutti diritti riservati


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