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Omesso versamento delle ritenute d'acconto e mancata responsabilità solidale del sostituto d'imposta



Lo Studio Dong & Partners ha ottenuto recentemente lo sgravio totale di una cartella esattoriale emessa a seguito di controllo formale, effettuato ai sensi dell'art. 36 ter del DPR n. 600/1973, per la somma di euro 2.481,67 relativa all'anno fiscale 2015.


La cartella esattoriale si riferiva all'omesso versamento delle ritenute d'acconto operate in alcune fatture emesse dal professionista nei confronti di società italiane. Le relative ritenute d'acconto erano inoltre state dichiarate nell'Unico PF 2016 anno fiscale 2015 del professionista.


A questo riguardo si ricorda che secondo le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.p.r. n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute” (Cass. civ. Sez. Unite, Sent.,12 aprile 2019, n. 10378).


Sulla scorta di tale principio di diritto, l'Agenzia delle Entrate, una volta ricevuto il relativo ricorso con istanza di reclamo-mediazione dello Studio, ha proceduto in autotutela a concedere lo sgravio totale della cartella di pagamento.


Si ricorda che in Italia la ritenuta d'acconto si applica sulle fatture emesse tra titolari di partita iva in regime ordinario.


Avv. Lifang Dong e Avv. Chiara Civitelli


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