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Nuova tassazione sul reddito da attività d’impresa introdotta negli Emirati Arabi Uniti




Il Ministro delle Finance ha annunciato il 31 Gennaio 2022 che gli Emirati Arabi Uniti (EAU) introdurranno a partire dal 1° Giugno 2023 una Imposta Federale sul Reddito da profitti d’Impresa.


Questa nuova Imposta sul Reddito d’Impresa si applicherà nei confronti di tutte le società ed attività commerciali negli Emirati Arabi, salvo giusto un limitato numero di eccezioni.


In via generale, un rateo fiscale del 9% si applicherà sul reddito tassabile eccedente 375.000 Dirhams degli EAU (approssimativamente pari a 102.000 Dollari U.S.A.). Al fine di supportare la crescita delle imprese minori e di quelle nascenti come start-up, tuttavia, la tassazione sarà pari a 0, sempreché i profitti di tali imprese minori o nascenti non superino su base annua la detta soglia di 375.000 Dirhams.


L’annuncio in questione comporta un cambio significativo per uno Stato che per lungo tempo ha attratto attività d’affari da ogni parte del Mondo per il suo approccio esentasse quale hub commerciale internazionale.


Entrando più in dettaglio, si può notare quanto segue:

  1. la nuova Imposta sul Reddito d’Impresa dovrà essere corrisposta sui profitti delle attività imprenditoriali negli EAU come rilevati nei rispettivi bilanci e situazioni patrimoniali, redatti secondo gli standard contabili internazionali, con minimi aggiustamenti ed eccezioni;

  2. la nuova Imposta sul Reddito d’Impresa entrerà in vigore e sarà pienamente applicabile a partire dagli esercizi che partono dal 1° Giugno 2023 in poi. Per le società che adottano l’esercizio su base dell’anno di calendario, tale tassazione si applicherà dal 1° Gennaio 2024;

  3. per quanto attiene il suo scopo d’applicazione, la nuova Imposta sul Reddito d’Impresa si applicherà a tutte le persone – sia fisiche che giuridiche – che esercitino un’attività imprenditoriale negli EAU in base ad apposita licenza commerciale. Sono incluse anche le imprese che operano nel settore finanziario e bancario.

La nuova Imposta sul Reddito d’Impresa avrà pertanto applicazione nei confronti di tutte le attività imprenditoriali e commerciali, ferme restando però le seguenti esenzioni settoriali:

  • imprese che operano nel settore dell’estrazione delle risorse naturali, che saranno esenti da tale tassazione, rimanendo piuttosto soggette alla tassazione applicabile a livello di Emirato;

  • imprese attive nelle zone libere senza attività d’affari svolte entro o con il resto del territorio degli EAU, che continueranno a ricevere incentivi fiscali, a condizione che si attengano nello specifico ai relativi requisiti regolatori. Tuttavia, pure tali imprese dovranno appositamente registrarsi e presentare la dichiarazione dei redditi d’impresa.

Per quanto riguarda altre importanti eccezioni:

  • gli investitori stranieri, sempre che non esercitino alcuna attività imprenditoriale negli EAU, non saranno assoggettati alla nuova Imposta sul Reddito d’Impresa;

  • non sarà applicata alcuna ritenuta d’imposta sui pagamenti correnti interni e verso l’estero;

  • le imprese degli EAU non dovranno pagare alcuna imposta sulle plusvalenze di capitale e sui dividendi ricevuti dai loro azionisti qualificati;

  • la nuova Imposta sul Reddito d’Impresa non si applicherà a determinate operazioni intra-gruppo qualificate od alle riorganizzazioni d’impresa.

Per evitare gli effetti negativi di una duplice tassazione, le imposte corrisposte all’estero potranno essere portate a credito verso qualsivoglia Imposta sul Reddito d’Impresa dovuta negli EAU.


Per concludere, le regole sul transfer pricing e relativi requisiti documentali si applicheranno alle attività d’impresa svolte negli EAU, conformemente alle Linee Guida dell’OCSE sul Transfer Pricing.


Prof. Avv. Salvatore Vitale


Questo articolo è stato scritto da un avvocato abilitato ad Hong Kong, membro del nostro network internazionale. Il contenuto di questo articolo non costituisce un parere legale, ma ha funzione informativa. Per una consulenza legale personalizzata, contattare lo studio all’ e-mail: info@dongpartners.eu o al telefono +39 06 916505710. © Dong & Partners International Law Firm, Tutti diritti riservati.


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