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  • lifang60

Nuova riforma del sistema giudiziario cinese



Il 20 agosto 2021, il Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo (NPCSC), il più alto organo del potere statale legislativo cinese, ha autorizzato la Corte suprema del popolo cinese (SPC) ad avviare una riforma del sistema giudiziario.



In un precedente articolo pubblicato in questo blog, abbiamo spiegato come funziona il sistema giudiziario cinese.


Ricordiamo che i tribunali in Cina si articolano in quattro livelli:

  1. La Corte suprema del popolo (SPC) (i cui giudici sono eletti dal Congresso nazionale del popolo)

  2. Alta Corte del popolo (i cui giudici sono eletti dal congresso popolare provinciale)

  3. Corte del popolo di livello intermedio (i cui giudici sono eletti dal congresso municipale del popolo)

  4. Tribunale del popolo di prima istanza (i cui giudici sono eletti dal congresso popolare a livello di contea e distretto)

In generale, i tribunali del popolo hanno giurisdizione di prima istanza e le loro decisioni possono essere appellate al tribunale del popolo intermedio. Tuttavia, i tribunali popolari intermedi e i tribunali popolari superiori hanno giurisdizione di primo grado in relazione a determinati casi come: quando l'importo della controversia supera determinate soglie o se il caso ha effetti politici o sociali significativi. Inoltre, in Cina, il processo di secondo grado è definitivo, ciò significa che è molto difficile per l'SPC e l'Alta corte popolare apportare correzioni.


Tuttavia, una sentenza già emessa può essere impugnata e rettificata attraverso la adjudication supervision procedure (再审案件) dinanzi all'Alta Corte del Popolo ed alla SPC.

Pertanto, molte persone in Cina hanno iniziato a presentare domanda per la riapertura di casi già decisi in seconda istanza, esautorando il tempo e le risorse degli alti tribunali popolari e della SPC.


La riforma del sistema giudiziario cinese mira a risolvere questo problema ed a ridurre l'influenza delle autorità locali, conferendo ai tribunali superiori una maggiore discrezionalità per decidere di avocare a sé le cause di prima istanza dai tribunali di grado inferiore.


Avv. Lifang Dong e Avv. Chiara Civitelli

Il contenuto di questo articolo non costituisce un parere legale, ma ha funzione informativa. Per una consulenza legale personalizzata, contattare lo studio all’ e-mail: info@dongpartners.eu o al telefono +39 06 916505710. © Dong & Partners International Law Firm, Tutti diritti riservati.


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