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Nullità parziale di clausole dei contratti di fideiussione




Spesso i garanti di operazioni commerciali subiscono l’imposizione – ai fini del rilascio di garanzie a supporto delle obbligazioni dei rispettivi obbligati principali da essi garantiti – di clausole standard e immodificabili proposte dalle banche in base allo schema base di “fideiussione omnibus” predisposto dall’ABI-Associazione Bancaria Italiana sin dal 2003.


Questa pratica, che può ritenersi analoga ad una concertazione nell’ambito del settore bancario italiano, è stata soggetta a scrutinio approfondito e valutazione da parte della Corte di Cassazione che ha - con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 a Sezioni Riunite – ritenuto che le dette garanzie, contenenti clausole imposte unilateralmente riproduttive dello schema ABI, siano affette da nullità, pur se solo parzialmente, in quanto derivanti da intese nulle perché in contrasto con la normativa antitrust italiane od europee: ossia, solo le clausole così unilateralmente imposte e vessatorie per i garanti sono da ritenersi nulle, mentre il contratto di fideiussione continuerebbe a restare valido e produrre i suoi effetti qualora – senza più le clausole ritenute invalide – possa ancora servire allo scopo di garanzia utile alle parti.


Occorre notare al riguardo che gli effetti anti-competitivi delle clausole in questione erano già stati evidenziati sin dal 2005 dalla Banca d'Italia stessa, che aveva in particolare considerato essere in violazione della normativa antitrust le clausole n. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI.


Nello specifico, si tratta delle clausole che prevedono che: (a) la garanzia continui a produrre i suoi effetti a favore della banca pur dopo l'estinzione del debito principale; (b) il garante rimanga obbligato pur oltre il termine di scadenza delle obbligazioni del debitore principale, anche qualora la banca non perseguisse le ragioni del suo credito contro detto debitore entro le scadenza previste dall'art. 1957 c.c.; (c) la garanzia della banca si estenda agli obblighi ulteriori e diversi da quelli di garanzia propria delle obbligazioni assunte dal debitore.


La sentenza n. 41994/2021 della Cassazione chiarisce definitivamente alcuni dubbi insorti negli ultimi anni in virtù di alcune sentenze di merito contrastanti, sulla sorte della fideiussione le cui clausole sopra citate siano appunto nulle, ritenendo che per il resto il contratto di fideiussione debba continuare a produrre i suoi effetti.


In tal modo il garante - di solito interessato direttamente e sostanzialmente al mantenimento del credito ottenuto dal debitore garantito – può liberarsi dall’onere delle clausole vessatorie senza che però la garanzia venga completamente a cadere (con la possibile decadenza del termine del debitore principale); la banca, a sua volta, continua ad avere in vigore una fideiussione che, sia pure senza più quelle clausole vessatorie ritenute invalide, fornisce comunque un sicuro conforto all’ente garantito.


In virtù dell’applicazione dell'art. 1419 c.c., la nullità parziale delle clausole suddette non trascina a nullità l'intero contratto di garanzia, a condizione che sussista sin dall’inizio un mutuo interesse delle parti a concludere e mantenere in vigore la fideiussione pur senza le clausole viziate da nullità parziale.


Prof. Avv. Salvatore Vitale


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