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Non risponde ex art. 650 c.p. lo straniero che non si presenta in Questura ai fini dell'espulsione




Tribunale di Rieti, sentenza n. 407 del 18 luglio 2022:

Non risponde del reato art. 650 c.p. lo straniero che non ottemperi all’invito a presentarsi in Questura ai fini dell’espulsione


Il Tribunale in composizione monocratica, “ …., ha assolto dal reato previsto dall’art. 650 c.p. il cittadino straniero che, non presentandosi presso gli uffici Immigrazione della Questura di Rieti nel giorno e nell’ora stabiliti nel biglietto di invito notificatogli dalla Questura di Rieti Ufficio Prevenzione Generale il 12.08.2015, non ottemperava ad un ordine legalmente dato dall’ Autorità di P.S. per ragioni di giustizia / sicurezza pubblica / ordine pubblico.


Sul punto il giudice di legittimità ha rilevato con la sentenza della Corte di Cassazione Sez. pen., Sez. 1, Sentenza n. 9890 del 05/02/2021, Rv. 280676 – 01, che “Non risponde del reato di cui all’art. 650 cod. pen. lo straniero che non ottemperi all’invito a presentarsi presso l’Ufficio immigrazione della Questura ai fini dell’espulsione dal territorio nazionale in quanto l’ordine di allontanamento del Questore ed il relativo procedimento descritto dall’art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non possono essere surrogati da altri atti.


Trattasi di impostazione ormai costante seguita dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha più volte affermato che il cittadino di un Paese terzo, il quale sia sorpreso nel territorio nazionale senza il permesso di soggiorno o altro documento attestante la sua regolare presenza in Italia, è persona indiziata del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, previsto dal d.lgs. 26 luglio 1998, n. 286, art. I0-bis (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in seguito T.U. imm.), come integrato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, recante: “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, il cui art. 1, comma 16, letto a), ha introdotto il detto art. I0-bis.


Secondo la Suprema Corte, che la qualità di persona sottoposta alle indagini dello straniero illegalmente presente nel territorio dello Stato, in relazione alla contravvenzione prevista dall’art. I0-bis, comma 1, T.U. imm., lo rende titolare dei diritti e delle garanzie dell’imputato a norma dell’art. 61 c.p.p., e, dunque, esclude che lo stesso possa essere destinatario, a causa dell’accertamento della sua posizione irregolare, di provvedimenti dell’Autorità la cui inosservanza sia ulteriormente e autonomamente sanzionata in sede penale. Va, pertanto, affermato che l’inottemperanza della persona sottoposta alle indagini all’ordine di presentarsi alla polizia giudiziaria per essere compiutamente identificata ovvero per “regolarizzare la propria posizione di immigrato clandestino”, è sanzionata attraverso la possibilità di disporre l’accompagnamento forzato, ma “non integra la sussidiaria contravvenzione di cui all’art. 650 c.p., la quale opera solo quando la violazione dell’obbligo, imposto da un ordine autorizzato da una disposizione di legge o di regolamento, ovvero da un legittimo provvedimento dell’autorità, non trovi nell’ordinamento altra specifica sanzione, la quale, pur costituendo la reazione apprestata dall’ordinamento giuridico ad un comportamento inosservante, non deve necessariamente rivestire il carattere dell’obbligatorietà, né quello penale, potendo anche avere natura amministrativa o processuale.


Prof. Avv. Paolo Iafrate


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