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Le nozioni di interesse e vantaggio nella responsabilità degli enti da reato


Come è noto, l’art. 5 del D. lgs 231 del 2001 prevede che le persone giuridiche sono responsabili per i reati commessi nel loro “interesse” o a loro “vantaggio” da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.


Con la sentenza n. 15543/2021, la Corte di Cassazione si è nuovamente espressa in merito ai concetti di “interesse” e “vantaggio” previsti dall’art. 5.


Gli Ermellini si sono soffermati sui concetti di “interesse o vantaggio”, evidenziando come gli stessi si pongano in rapporto di “alternatività” e consistano, pertanto, in due differenti criteri di imputazione del fatto all’ente, superando un’altra impostazione argomentativa secondo la quale, invece, un’attribuzione di responsabilità all’ente sarebbe stata possibile solo in presenza del criterio dell’interesse, assegnando al requisito del vantaggio un mero valore “sintomatico” dell’effettivo perseguimento dell’interesse.


La Corte ha infatti affermato che «ai fini della configurabilità della responsabilità dell’ente, è sufficiente che venga provato che lo stesso abbia oggettivamente ricavato dal reato un vantaggio, anche quando non è stato possibile determinare l’effettivo interesse vantato “ex ante” alla consumazione dell’illecito e purchè non sia contestualmente stato accertato che quest’ultimo sia stato commesso nell’esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi».


A sostegno di tale argomentazione, inoltre, i giudici hanno posto sia la disposizione contenuta nell’art. 8 del D. Lgs. 231/2001, in base alla quale può sussistere una responsabilità dell’ente anche nel caso in cui l’autore dell’illecito non sia identificato o non sia imputabile, sia l’introduzione di ipotesi di responsabilità dell’ente anche per reati di natura colposa.


Avv. Francesco Bianchi

Dott.ssa Elisa Meyer


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