Con la sentenza n. 13252 del 2021, la Corte di Cassazione ha tracciato delle linee di confine tra il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) e quello di ingiuria (art. 594 c.p.), ormai depenalizzato, nell’ambito delle riunioni svolte con modalità telematiche.
L’articolo 594 c.p. infatti prevedeva che « Chiunque offenda l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi (…). Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. (…) Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone». L’articolo 595 c.p., invece, tuttora sanziona «Chiunque, fuori dai casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione ». La distinzione principale tra le due fattispecie pare essere la presenza o la non presenza della persona la cui reputazione venga lesa.
La Suprema Corte, inizialmente, ha operato un raffronto tra il dettato delle due norme, stabilendo che: « l’offesa diretta ad una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone; l’offesa diretta ad una persona distante costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene esclusivamente tra autore e destinatario; se la comunicazione “a distanza” è indirizzata ad altre persone oltre l’offeso, si configura il reato di diffamazione; l’offesa riguardante un assente comunicata ad almeno due persone integra sempre la diffamazione».
Successivamente, la Corte ha analizzato le nozione di «presenza» dell’offeso, anche alla luce del progresso dei mezzi di comunicazione, esplicitando il fatto che tale nozione implichi necessariamente «la presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso e spettatori, ovvero una situazione ad essa sostanzialmente equiparabile realizzata con l’ausilio dei moderni sistemi tecnologici». Ne consegue, pertanto, che qualora l’offesa venga profferita nel corso di una riunione “da remoto” e tra le persone contestualmente collegate sia presente anche l’offeso, si configurerà la fattispecie dell’ingiuria, ormai depenalizzata. Laddove, invece, le offese vengano esternate, mediante comunicazioni vocali o scritte, nel caso in cui il destinatario delle stesse non sia “presente”, anche in senso virtuale, si configurerà il reato di diffamazione.
Avv. Francesco Bianchi
Dott.ssa Elisa Meyer
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