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L’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti configura due distinti reati

Aggiornamento: 30 apr 2021




Con la recente sentenza n. 13275 del 9 aprile 2021 , la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che mediante l’utilizzo di false fatture per l’evasione sia delle imposte dirette che dell’IVA si configurano due distinti reati, con la possibilità di applicare l’istituto della continuazione.

Nel caso di specie, l’imputato è stato condannato per il reato di frode fiscale (ex art. 2, d. lgs. 74/2000) poichè, in sede di dichiarazione fiscale ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, aveva utilizzato le stesse fatture relative ad operazioni in realtà inesistenti per entrambe le dichiarazioni.

L’articolo 2 del D.lgs. 74/2000 stabilisce infatti che ‘’ 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. ‘’.

L’imputato deduceva in particolare il vizio di violazione di legge in riferimento alla quantificazione della pena ed al calcolo della continuazione ex. art. 81 c.p., sostenendo che, sebbene le imposte evase fossero diverse, si dovesse considerare un’unica violazione per ogni anno di imposta.

La Suprema Corte ha ritenuto erronea la tesi secondo la quale l’utilizzo delle fatture comportasse un unico reato, dichiarando che è possibile considerare coesistenti, nella medesima disciplina, « due reati distinti connessi ai distinti obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi e sull’IVA », con conseguente applicazione dell’istituto ex art. 81 c.p.. ai fini del calcolo della pena.


Avv. Francesco Bianchi


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