Con Decreto legge n. 229 del 30 Dicembre 2021 e n.1 del 7 Gennaio 2022 sono state adottate in Italia nuove misure su Green Pass, quarantene e obbligo vaccinale.
Estensione d'uso del Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
alberghi e strutture ricettive;
feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
sagre e fiere;
centri congressi;
servizi di ristorazione all’aperto;
impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Il Green Pass rafforzato si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale o la guarigione dal Covid 19.
Quarantene
La quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Capienze
Le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
Obbligo vaccinale
Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022.
Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.
Green Pass Base
È esteso l'obbligo di Green pass base a coloro che accedono ai servizi alla persona dal 20 gennaio 2022 e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali dal 1 febbraio 2022, fatte salve eccezioni che saranno individuate con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
Per l'ingresso nei Palazzi di Giustizia sono esentati dall'obbligo di esibire il green pass di basa solo i testimoni e le parti del processo. Sono invece obbligati ad esibire il green pass di base gli avvocati, i magistrati, i periti e gli altri ausiliari del giudice, oltre al personale amministrativo.
Il Green Pass di base accerta l’avvenuta vaccinazione contro il Sars-CoV-2, la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo, valido rispettivamente per 72 e 48 ore.
Scuola
Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.
Fonti:
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 29.12.2021
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n54/18912
Comunicato Stampa del Governo del 5.1.2022
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-55/18944
Tabella delle attività consentite senza /con Green Pass Base / Rafforzato
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