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Inserimento nell'offerta tecnica di elementi economici



Se la prima regola applicativa nell’ambito della presentazione di un’offerta tecnica ad una gara pubblica è costituita dal divieto di commistione tra elementi dell’offerta tecnica ed elementi dell’offerta economica, non è detto che tale principio valga in termini assoluti.


La ratio del principio è quella di evitare che in sede di valutazione delle offerte tecniche -da svolgersi in seduta segreta e prima dell’esame dell’offerta economica- la Commissione Giudicatrice possa essere influenzata da ragioni di convenienza economica dell’offerta, in modo da optare per un’offerta di un operatore economico anche se, per ragioni tecniche, meriterebbe di essere postergata ad altra.


In questa ottica, il divieto sancito è attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa previsti dall’art. 97 Cost., e dei principi di libera concorrenza e non discriminazione tra i concorrenti di cui all’art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici.


Il predetto divieto, però, come anticipato, non deve essere inteso in senso assoluto, ma relativo, con riferimento al caso concreto, dovendosi verificare se l’anticipata conoscenza di un elemento dell’offerta economica già nell’ambito di quella tecnica abbia la capacità, anche solo potenziale, di influenzare la valutazione della Commissione Giudicatrice sulla preferenza da accordare all’una piuttosto che all’altra offerta.


Pertanto, nell’offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari allo scopo di rappresentare le soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara, purché siano elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o i prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica, e che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica.


Ne deriva che l’operatore economico non può essere escluso per il solo fatto che siano stati rinvenuti dati economici nei documenti componenti la sua offerta tecnica, senza che venga effettuata ulteriore verifica della capacità di influenzare le determinazioni della Commissione Giudicatrice. In caso contrario, non sarebbe data applicazione al principio di segretezza dell’offerta economica, ma piuttosto verrebbe introdotta una nuova clausola di esclusione in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione stabilito dall’art. 83, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici (cfr. sentenza del CONSIGLIO di STATO n. 3725/2022 resa pubblica l’11/05/2022).


Avv. Alfredo Iadanza Lanzaro


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