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Il Regime fiscale delle imprese di nuova creazione in Spagna

Aggiornamento: 21 dic 2021


La tassazione e la fiscalità in Spagna possono non solo rispondere alle necessità di imprese e gruppi di imprese che operano in diversi mercati e che abbiano intenzione di investire in settori determinati, come quello della ricerca e dello sviluppo, a condizioni economicamente vantaggiose, ma altresí possono essere interessanti per chi voglia ivi iniziare una nuova attivitá.

Infatti, se si effettua una comparazione con il regime fiscale presente in altri Paesi, si puó arrivare a considerare che, in determinati casi, la pressione fiscale in Spagna nei confronti delle imprese possa essere vantaggioso, specialmente per alcuni tipi di attivitá. Come è noto, vi sono molteplici misure economiche che possono rendere alcune zone della Spagna particolarmente appetibili per alcune imprese che operano in determinate aree, basti pensare alle Canarie ed alle agevolazioni in materia di cultura in Navarra, o il semplice fatto che la Spagna, tra tutti i paesi dell’unione Europea, sia quello che ha sottoscritto piú convenzioni bilaterali con paesi dell’America Latina per evitare la doppia imposizione.


In questa nota si vogliono brevemente illustrare, anche se in modo schematico, alcuni aspetti di interesse in tal senso, ossia:

  • L’aliquota ridotta dell'imposta sul reddito delle società (Impuesto sobre sociedades, o IS), che è stata fissata al 15% per le societá di nuova creazione, applicabile per due anni, salvo che sia di applicazione un’aliquota inferiore.

  • Le correlative deduzioni fiscali nell’ IRPEF a favore dei soci per i conferimenti realizzati.


I. RIDUZIONE DELL’IMPOSIZIONE FISCALE NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÁ DI NUOVA CREAZIONE IN SPAGNA

Durata: Ai sensi dell’art 29 della Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, l’aliquota ridotta è applicabile nel primo periodo impositivo in cui la base imponibile sia positiva, cosí come nel periodo impositivo seguente

Pertanto:

15% per le imprese di nuova creazione e per i primi due anni da quando ottengono benefici


Requisiti: I requisiti essenziali affinchè si applichi l’aliquota ridotta alle societá di nuova creazione sono i seguenti:

  1. Che si tratti di enti di nuova creazione: di fatto, la legge non fa espresso riferimento alle societá, bensí agli “enti”. Beninteso, è necessario che si tratti di enti residenti in Spagna (1).

  2. Che l’ente realizzi un’attivitá economica (pertanto non si applica a fondi patrimoniali).

  3. Che l’attivitá economica non sia stata realizzata previamente da terzi o da “persone o entità vincolate” (2) e poi trasmessa, a qualunque titolo giuridico, alla società di nuova creazione.

  4. Che l’attivitá economica non sia stata realizzata, durante l’anno anteriore alla costituzione, da una persona física che abbia la titolaritá di una quota di capitale superiore al 50% della societá di nuova creazione (ossia una partecipazione, diretta o indiretta, nel capitale o nei fondi della nuova societá).

Infine, è necessario tener conto che si escludono le societá che fanno parte di un gruppo d’impresa.


II. DEDUZIONI FISCALI NELL’ IRPEF A FAVORE DEI SOCI PER I CONFERIMENTI REALIZZATI.

Oltre alle agevolazioni elencate in precedenza, I soci della societá di nuova –o recente- costituzione potranno avvalersi altresí, nella dichiarazione dei redditi (ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), di una deduzione del 20% del valore di quanto conferito nel periodo impositivo per la sottoscrizione delle azioni o partecipazioni presso le suddette imprese, sia al momento della costituzione che nei successivi aumenti di capitale (nei tre anni seguenti), con il limite di 50.000 € annui quale base della deduzione.


Nonostante ció, detta deduzione si applica ai soci che non abbiano realizzato anteriormente l’attivitá che costituisce l’oggetto sociale dell’ente di nuova creazione, e che le loro partecipazioni non superino il 40% del capitale sociale della societá o che il correlativo diritto di voto, sia diretto che indiretto, non superi tale percentuale.


Note:

1.Si considerano enti residenti in Spagna quelli che a) sono stati costituiti conformemente alle leggi spagnole o b) hanno costituito il domicilio sociale in territorio spagnolo o c) abbiano la sede della direzione effettiva in territorio spagnolo.

2.Si considerano quali “persone o enti vincolati” i soci, le persone legate da vincolo di parentela, gli enti che facciano parte di uno stesso gruppo o partecipate per il più del 25% da uno stesso socio (o da persone legate da un vincolo familiare sino al terzo grado).


Abogado Gonzalo Lopez Cobo Zurita e Abogada Eugenia Ravagnan Venezze


Questo articolo è stato scritto da avvocati abilitati in Spagna, membri del nostro network internazionale. Il contenuto di questo articolo non costituisce un parere legale, ma ha funzione informativa. Per una consulenza legale personalizzata, contattare lo studio all’ e-mail: info@dongpartners.eu o al telefono +39 06 916505710. © Dong & Partners International Law Firm, Tutti diritti riservati.



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