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Il Contratto di agenzia in Spagna



La disciplina del contratto di agenzia in Spagna, regolata dalla Legge spagnola 12/1992, è simile a quella italiana e degli altri Stati Membri, avendo questa recepito la Direttiva 86/653/CEE.


Nonostante ció, vi sono determinati profili andrebbero presi in considerazione quando si sottoscrive un contratto di agenzia con un interlocutore spagnolo.


Innanzitutto, malgrado non sia obbligatoria la forma scritta per la validità di questo contratto, è importante che non ci siano clausole che possano indurre a pensare che vi sia una relazione di dipendenza tra le Parti, in quanto ció potrebbe portare, in via giurisdizionale, ad una conversione del contratto di agenzia a rapporto di lavoro subordinato.


A seguire, si illustrano in modo schematico determinati aspetti rilevanti della disciplina spagnola:


Durata


Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato. In mancanza però di accordo tra le parti sulla durata del contratto, lo stesso si presume a tempo indeterminato.


Termini di preavviso

Il preavviso nel contratto a tempo indeterminato è di1 mese per ogni anno di vigenza del contratto con un massimo 6 mesi, anche se parti possono pattuire un termine piú lungo.

Per i contratti a tempo determinato trasformati in indeterminati (per continuazione del rapporto allo scadere del termine): si considera il periodo anteriore e successivo al termine del contratto.


Indennizzo per omissione dell’obbligo di preavviso


Tale indennizzo non è automatico. La giurisprudenza non è univoca in tal senso, poichè in certi casi l’agente dovrà provare di aver subito un danno emergente o lucro cessante per la mancanza di preavviso, mentre un’altra giurisprudenza afferma che il diritto all’indennizzo per mancato preavviso dipende dalle circostanze del caso (buona fede, rischio per gli affari ecc.).


Risoluzione immediata


La legge spagnola ammette la risoluzione immediata del contratto (a tempo determinato o indeterminato), qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

  • violazione totale o parziale degli obblighi legali o contrattuali da parte dell’altro contraente;

  • stato di insolvenza dell’altro contraente

Indennità di clientela


In caso di risoluzione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), se l’agente ha acquisito nuovi clienti per la preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti, l’agente medesimo ha diritto ad un indennizzo, se la preponente ottiene dalla precedente attività dell’agente sensibili vantaggi come prima e se il pagamento dell’indennizzo corrisponde ad equità. Si tiene conto di eventuali patti di non concorrenza, perdita di commissioni ecc. L’indennizzo non deve superare l’importo medio annuale delle provvigioni ottenute dall’agente negli ultimi cinque anni; se, invece, l’intera durata del rapporto contrattuale è inferiore, l’indennizzo viene calcolato sul relativo periodo.


Foro competente e Legge applicabile

Ai sensi della normativa comunitaria, il foro competente, in assenza di accordo delle parti, è quello del domicilio dell’agente, ed è fondamentale che le parti convengano, alla stipulazione del contratto non solo la legge applicabile, ma anche la competenza dell’ordinamento prescelto (in questo, caso Italia, se si considera piú vantaggiosa).

La normativa spagnola dispone che “In mancanza di legge espressamente applicabile, si applicherá la presente legge, il cui disposto ha carattere imperativo”, e allo stesso tempo che:

La competenza per conoscere le azioni derivate dal contratto di agenzia corrisponde al giudice del domicilio dell’agente, essendo nullo qualunque patto in contrario

Malgrado la Spagna abbia recepito le norme del Regolamento i Bruxelles, e sia vigente la supremazia del diritto internazionale, i giudici spagnoli, mediante stratagemmi, tendono a dare applicazione a quanto disposto dalla Ley de Agencia anche in caso di patto in contrario. Un esempio: se l’agente presenta una domanda in Spagna, e nel contratto è previsto il foro italiano ma il convenuto non presenta l’istanza relativa all’eccezione di competenza, il giudice spagnolo considererá che accetta tacitamente il foro dell’agente.

In Italia, invece, la tendenza è quella di applicare il foro pattuito tra le parti.


Consigli pratici:

  • Informarsi su quale sia la legge piú favorevole per la parte, pertanto effettuare una comparazione sui termini di preavviso, le varie indennità previste etc.

  • Se si opta per la normativa italiana, pattuirlo espressamente, ai sensi del Regolamento Roma; lo stesso vale per il foro competente (anche se si decide di applicare la legge spagnola e si vuole optare per la giurisdizione italiana, è fondamentale includerlo espressamente e prestare cautela in caso di conflitto).

Abogada Eugenia Ravagnan Venezze


Questo articolo è stato scritto da un avvocato abilitato in Spagna, membro del nostro network internazionale. Il contenuto di questo articolo non costituisce un parere legale, ma ha funzione informativa. Per una consulenza legale personalizzata, contattare lo studio all’ e-mail: info@dongpartners.eu o al telefono +39 06 916505710. © Dong & Partners International Law Firm, Tutti diritti riservati.

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