T.A.R. per il Veneto, sentenza n. 1142 del 29 settembre 2021
Il T.A.R per il Veneto, sezione III accoglieva il ricorso presentato da un cittadino di nazionalità cinese, avverso il provvedimento con cui la Questura di Verona gli aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Il diniego si fondava sulla sussistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per reati ostativi alla concessione del permesso ex. art 4, c. 3, d. lgs n. 286/98, con contestazione di fatti di reato altamente lesivi della dignità umana (sfruttamento della prostituzione).
Inoltre, nella parte delle motivazioni, il Questore rilevava l’assenza sul territorio nazionale di famigliari conviventi, con conseguente esclusione delle tutela rafforzata di cui all’art. 5 co. 5, del D.lgs. n. 286/98, e l’irreperibilità dell’istante al domicilio eletto nella procedura di rilascio, constatata in occasione della notificazione del medesimo provvedimento di rigetto.
Tali circostanze apparivano, ad avviso dell’amministrazione procedente, sintomatiche di una evidente interruzione del percorso di reinserimento socio - economico precedentemente intrapreso.
Tali motivazioni venivano contestate dal ricorrente, che deduceva l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art.10 bis della l. 241/90 in ordine all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, e quindi lamentava la lesione del diritto di difesa, essendo alla stessa stata negata la possibilità di portare all’attenzione dell’amministrazione de quo, tutti quegli elementi positivi e favorevoli come l’esistenza di vincoli famigliari stabili con una figlia minore, che avrebbero fatto superare l’ostatività relativa alla sussistenza della sentenza di condanna, ed avrebbero quindi fatto propendere per l’accoglimento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.
La III sezione del Tar Verona, in accoglimento del ricorso, accertata la sussistenza dei vincoli familiari rilevanti, e non come erroneamente negato dal Questore a fondamento del rigetto, condivide in pieno le motivazioni addotte dal difensore, in ossequio al principio di diritto contenuto nella sentenza della Corte Costituzionale n.202 del 18/07/2013.
Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.
In presenza di legami familiari rilevanti ai sensi dell’art. 5, co.5, la P.A. non può omettere del tutto il giudizio di bilanciamento, valutando in modo complessivo tutti gli aspetti, positivi (integrazione socio – lavorativa, personale, familiare) e negativi (pericolosità sociale).
Tribunale di Campobasso, decreto del 2 novembre 2021
Protezione sussidiaria per il rischio essere coinvolto nella violenza di un conflitto armato generalizzato
Il Tribunale di Campobasso riconosce ad un richiedente proveniente dal Mali la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 lett. c) del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251 per il rischio di essere coinvolto nella violenza di un conflitto armato generalizzato.
Il richiedente, in seguito ad un primo rigetto della Commissione aveva proposto impugnazione dinanzi al tribunale di Campobasso sulla base del peggioramento della situazione nel proprio paese.
"Tenuto conto di quanto emerge dalle fonti consultate, sono senz’altro configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giacché ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall’art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, il rischio di “danno grave”, al cui riscontro è subordinata la predetta forma di tutela, è correlato, nel caso di specie, a forme di violenza indiscriminata che riguardano tutto il Paese.
Alla luce di quanto sopra esposto deve quindi riconoscersi in capo al ricorrente la protezione sussidiaria".
Prof. Avv. Paolo Iafrate
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