Cassazione sez. III Civile n.20749/2021
Con la sentenza nr. 628/2019 la Corte di Appello di Ancona aveva rigettato, in sede di riassunzione, l’appello con il quale una delle vittime dell’azione stragista posta in essere da Luca Traini nella città di Macerata, aveva “rivendicato” il diritto alla protezione umanitaria.
Il giudice di merito aveva, infatti, escluso che l’appellante, attinto dai colpi di arma da fuoco esplosi dal Traini, potesse aver riportato in conseguenza al grave fatto di sangue una condizione di vulnerabilità tale da giustificare la protezione richiesta.
Secondo il giudice di merito, infatti, il “gesto di intolleranza razziale” perpetrato dal Traini “è rimasto circoscritto e isolato (oltrechè ampiamente condannato dalla società civile italiana), che come tale non può, di per sé stesso, aver creato nella vittima dello stesso le condizioni di una stabile e irredimibile vulnerabilità meritevole della protezione umanitaria”. La Corte di Appello, con la medesima sentenza, aveva, inoltre, ritenuto l’appello “manifestamente infondato” e, per tale ragione, aveva revocato l’ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato.
A seguito di una dell’esame la Corte di Cassazione con ordinanza nr. 20749/2021, ne ha disposto l’annullamento.”.
Tribunale di Venezia, decreto dell’11 ottobre 2021
Il giudice di merito ha riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ad un cittadino togolese.
In particolare, rileva il giudice di prime cure che “nel caso di specie, l’espulsione dal territorio nazionale del ricorrente comporterebbe certamente, per le ragioni esposte, una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”.
D’altra parte, quelli precedentemente richiamati nel comma 1.1. dell’art. 19, sono parametri di valutazione della sussistenza di fondati motivi per ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una compromissione di quel diritto, costituiscono una sorta di codifica degli elementi che erano stati elaborati dalla giurisprudenza per individuare e sostanziare la generale previsione della protezione umanitaria e, come tutti i parametri, sono degli indicatori della situazione di rischio (“ai fini della valutazione…si tiene conto” ) predeterminati dal legislatore, senza che necessariamente l’assenza di uno o di più di tali indicatori possa comportare un’automaticità della decisione che deve essere sempre rimessa ad una valutazione complessiva della situazione soggettiva del richiedente asilo. (...)
Tribunale di Venezia, decreto del 9 settembre 2021
Il Tribunale di Venezia riconosce la protezione sussidiaria ad un richiedente pakistano del Kashmir a seguito di una rivalutazione della situazione socio-politica del paese. La Commissione Territoriale di Padova aveva dichiarato inammissibile la richiesta reiterata di protezione internazionale, in quanto secondo la C.T. era priva di elementi nuovi dopo un primo provvedimento di rigetto del 30.7.2015. Ai fini dell’impugnazione il ricorrente rappresentava che la Commissione non avrebbe adeguatamente rivalutato la sua vicenda personale e la situazione politica e sociale del Paese d’origine, caratterizzata da violenza diffusa, violazione dei diritti umani fondamentali, attentati terroristici.
Il Tribunale considerando le principali COI sulla zona di provenienza del ricorrente scrive:
"(...) Alla luce degli indicatori desunti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (in particolare: le parti in conflitto e i loro rispettivi punti di forza militare, i metodi e le tattiche di guerra applicati, il tipo di armi usato; l’ambito geografico dei combattimenti, il numero di civili morti, feriti e sfollati a causa dei combattimenti, la capacità o l’incapacità dello Stato di proteggere i cittadini contro la violenza, le condizioni socioeconomiche e gli effetti cumulativi dei conflitti armati di lunga durata) e della loro applicazione alla situazione di fatto, così come ricostruita da questo Tribunale alla luce delle informazioni consultate, deve ritenersi sussistente in Azad Kashmir, zona di provenienza del richiedente, una situazione di violenza indiscriminata causata da una situazione di conflitto armato, quantomeno internazionale, ai sensi dell’art. 14 lett. c), D.lgs. 251/07, tale per cui vi sono fondati motivi di ritenere che, laddove ritornasse nel Paese di origine, il ricorrente correrebbe una minaccia grave alla vita o alla persona".
Prof. Avv. Paolo Iafrate
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