top of page

Giurisprudenza in materia di immigrazione e cittadinanza (aggiornata a Nov. 2021)

lifang60



Tribunale di Genova, decreto del 9 novembre 2021


Il Tribunale annulla il provvedimento dell’Unità Dublino di trasferimento in Romania nei confronti di una richiedente afgana e suo figlio nato in Serbia durante il tragitto migratorio. Il giudice di prime cure ritiene impossibile il trasferimento poiché è fondato il rischio che il nucleo venga sottoposto a trattamenti inumani e degradanti.

"Infatti, sebbene gli ultimi rapporti di ECRI e di AIDA relativi alla Romania (reperibili sul sito web del Consiglio d’Europa e su quello di ECRE; Romania | European Council on Refugees and Exiles https://asylumineurope.org;) emergano valutazioni parzialmente positive sugli sforzi fatti dal governo con particolare riguardo alla formazione degli addetti (polizia, giudici, avvocati), alle procedure, al sistema di accoglienza, va detto che le valutazioni risultano positive solo in parte e, soprattutto, solo “in diritto”, non anche “in fatto”. L’AIDA indica che nel 2020 il numero delle persone che sono arrivate in Romania e hanno richiesto lo status di protezione è aumentato del 238% rispetto al 2019. Oltre all’incremento della violenza e dei respingimenti, in Romania si affronta anche il problema del sovraffollamento dei centri di accoglienza. L’aumento del numero di persone è diventato un problema reale in questi centri, che hanno una capacità totale di 1.100 persone.

I sei centri del Paese, situati a Timisoara, Şomcuta Mare, Rădăuţi, Galaţi, Bucarest e Giurgiu, attualmente non possono accettare tutte le persone che necessitano di un alloggio.

Le circostanze riportate - da ritenersi notorie in quanto facilmente consultabili sui siti internet istituzionali di A.I., dell’HUNCR, dell’ HRW e dell’AIDA - in assenza di documentazione di segno contrario da parte convenuta, sono sufficienti per ritenere fondato il rischio che il provvedimento impugnato esponga la ricorrente, ed il figlio minore, alla possibilità di subire trattamenti in contrasto con i principi umanitari e con l’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.".


Tribunale di Roma, ordinanza del 7 novembre 2021


Il Tribunale civile di Roma ha riconosciuto la cittadinanza italiana ex art. 4 co. 2 l. 91/92 ad un cittadino romeno la cui domanda era stata dichiarata irricevibile dal Comune di Roma poiché, sebbene la stessa fosse stata presentata prima del compimento del diciannovesimo anno di età, entro lo stesso termine il ricorrente non aveva adempiuto all’onere di integrazione documentale e quindi non aveva formalizzato la dichiarazione di cui all’art.4 comma 2 L.91/92 entro i 19 anni (considerato termine ultimo dal Comune).

In particolare, nella pronuncia in oggetto, il giudice chiarisce che è sufficiente che l’istante presenti la domanda di acquisto della cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di età "in quanto l’inizio dell’iter procedurale, a prescindere dai tempi necessari al completamento del procedimento amministrativo e dall’effettiva formalizzazione della dichiarazione, costituisce di per sé manifestazione della volontà di acquistare siffatta cittadinanza" e che l’eventuale richiesta di integrazione documentale da parte dell’amministrazione non può avere alcuna incidenza sull’ammissibilità della domanda - purché tempestiva - ma solo sull’esito della stessa. Conseguentemente, il Comune di Roma avrebbe dovuto valutare i documenti presentati dal ricorrente a seguito del diciannovesimo anno di età e solo al termine dell’istruttoria lo stesso avrebbe dovuto decidere in merito alla stessa.

La pronuncia risulta anche interessante per la conferma della ricostruzione del concetto di residenza non come iscrizione anagrafica e neppure come titolarità di un permesso di soggiorno.


Tribunale di Milano, 9 giugno 2021


Il Tribunale Civile di Milano – sezione specializzata Protezione Internazionale – riconosce un permesso di soggiorno per protezione speciale - ex artt. 19.1 D.Lgs. 286/98 e 32 comma 3 D.L.gs. 25/2008 - ad una cittadina di El Salvador alla luce del livello di integrazione della ricorrente sul territorio nazionale, nonché della presenza dell’intero nucleo familiare.

Prof. Avv. Paolo Iafrate


Il contenuto di questo articolo non costituisce un parere legale, ma ha funzione informativa. Per una consulenza legale personalizzata, contattare lo studio all’ e-mail info@dongpartners.eu o al telefono +39 06 916505710. © Dong & Partners International Law Firm, Tutti diritti riservati.


 
 
 

Comentarios


bottom of page