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Gare Pubbliche: Ammissibilità di modifica dell'offerta



Nella partecipazione alle gare pubbliche vige il principio dettato dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50 del 2016 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici), in ragione del quale sussiste l’immodificabilità dell'offerta economica ed il divieto di attivare il soccorso istruttorio in relazione ad essa.


Unica deroga ammissibile a tale fondamentale principio è l’ipotesi in cui l’operatore economico sia incorso in un particolare tipo di errore nella formulazione dell’offerta, specie relativamente alla componente economica di essa, in cui lo stesso può essere rettificato ex officio dall’Amministrazione e per essa dalla Commissione, solo ove sia ictu oculi riconoscibile in base a un semplice calcolo aritmetico, e non necessiti di approfondimenti o di attività di interpretazione e ricostruzione della volontà dell’offerente.


Nel dettaglio, in virtù dei principi di conservazione degli atti giuridici e di massima partecipazione, la correzione deve ritenersi consentita in caso di errore materiale facilmente riconoscibile attraverso elementi “diretti ed univoci”, tali da configurare un errore materiale o di scritturazione emendabile dalla Commissione, ma non anche nel caso in cui sia necessario attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o ad inammissibili dichiarazioni integrative dell’offerente, non essendo consentito alle Commissioni aggiudicatrici la modifica di una delle componenti dell’offerta con sostituzione, anche solo parziale, della volontà dell’offerente.


Partendo da tale interpretazione, in una recente pronuncia, il TAR delle Marche ha rigettato il ricorso proposto avverso l’esclusione della gara per errore nella formulazione dell’offerta, in quanto lo stesso non era autonomamente sanabile della Stazione appaltante, e dunque la riparametrazione dell’offerta del ricorrente avrebbe violato il principio di immodificabilità dell’offerta economica.


D’altronde, quando solo l’offerente sarebbe stato titolato a svolgere una “interpretazione autentica” necessaria a chiarire l’errore, un siffatto intervento chiarificatore dell’offerente, postumo all’apertura delle offerte economiche, avrebbe impattato con i principi di immodificabilità dell’offerta e di par condicio competitorum, risultando quindi del tutto inammissibile (cfr. sentenza del TAR MARCHE – Ancona n. 238/2022 resa pubblica in data 11.04.2022).


Avv. Alfredo Iadanza Lanzaro

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