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Forum Non Conveniens: eccezione contro la conferma di una sentenza arbitrale estera



In un recentissimo caso, deciso il 22 Marzo 2022 dalla Corte Distrettuale del Distretto Meridionale di New York (caso no. 21-cv-4150 - JGK), lo Stato libico ha chiesto che venisse rigettato il ricorso presentato da Olin Holdings Limited teso ad ottenere il riconoscimento e la conferma di un lodo arbitrale – emesso da un tribunale arbitrale della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, Francia – negli U.S.A..


I fatti che avevano portato all’arbitrato possono riassumersi come segue: Olin era una società a responsabilità limitata di Cipro, che nel 2005 aveva individuato un sito per costruire una fabbrica in un’area industriale di Tripoli, ricevendo dal Governo libico il permesso di costruire ed una licenza d’investimento. Tuttavia, nel 2006 il Governo libico emetteva un Ordine d’Esproprio, espropriando il terreno dove era situata la fabbrica di Olin.


Dopo alcuni tentativi di ottenere tutela giudiziaria da un tribunale libico, Olin iniziava un procedimento arbitrale a Parigi, a conclusione del quale veniva emessa una sentenza arbitrale che riteneva il Governo libico responsabile, condannandolo a risarcire i danni causati dall’esproprio della fabbrica di Olin.


Successivamente, Olin presentava ricorso alla Corte Distrettuale di New York per ottenere il riconoscimento e la conferma del detto lodo arbitrale in U.S.A..


La Libia si opponeva al ricorso di Olin, facendo riferimento all’Art. V(l) (c) della Convenzione sul Riconoscimento e l’Esecuzione delle Sentenze Arbitrali Straniere del 10 Giugno 1958 (la “Convenzione di New York”) nonché, in alternativa, chiedendo il rigetto del ricorso di Olin in base al principio del “forum non conveniens” (foro non competente).


Le corti federali U.S.A. possono a discrezione dismettere o rigettare una causa in base al principio del forum non conveniens, quando esiste un foro alternativo che abbia competenza sul medesimo caso, oppure quando il giudizio nel foro prescelto dalla parte possa risultare non giustificato e vessatorio per il convenuto e sproporzionatamente a favore del ricorrente, od infine qualora il foro prescelto debba ritenersi non appropriato per motivi attinenti alle difficoltà di gestione amministrativa e legale del caso da parte della corte così selezionata.


Un caso può essere dismesso in virtù del principio del forum non conveniens a seguito di varie considerazioni svolte dalla corte, in particolare sulla convenienza per le parti oppure sulle difficoltà pratiche che possono conseguire alla decisione di una controversia in una determinata località. La parte che chiede che il caso venga dismesso sulla base del principio del forum non conveniens, ha l’onere di provare che tale principio debba necessariamente applicarsi al caso di specie.


I precedenti giurisprudenziali americani fanno riferimento alla presenza di una terna di requisiti affinché possa determinarsi se effettivamente un caso possa essere dismesso per forum non conveniens, ossia: (1) la valutazione del grado di rispetto da concedersi alla scelta del foro da parte del ricorrente; (2) la valutazione sull’esistenza di un appropriato foro alternativo; e (3) il bilanciamento di determinati fattori privati e pubblici che sono stati individuati in certe sentenze guida (tra le quali: “Gulf Oil Corp. v. Gilbert”, 1947; “Iragorri v. United Techs. Corp.”, 2001).


Nel caso Olin, la corte di New York ha innanzitutto valutato se fosse stato riscontrato il test del rispetto, ritenendo che, mentre le parti che decidono d’intentare cause presso il tribunale del distretto dove sono residenti meritano maggiore rispetto, al contrario un grado minore di rispetto deve essere garantito a soggetti stranieri che vogliano intentare causa in U.S.A.: quanto maggiore è il livello di connessione in buona fede di un ricorrente con gli U.S.A. e la relativa scelta del foro, tanto più appare meritevole di considerazione l’aver intentato causa negli U.S.A., con conseguente maggior rispetto per tale scelta. Se, al contrario, la scelta del foro americano è stata motivata solo da ragioni meramente arbitrarie di selezione del foro, minor rispetto è dovuto per tale scelta.


Considerato che Olin è una società cipriota senza alcun contatto con gli U.S.A., il trattato bilaterale sugli investimenti tra Cipro e Libia non è stato redatto negli U.S.A., l’arbitrato si è svolto a Parigi, Francia, ed infine tutti gli eventi che hanno portato a tale arbitrato si sono svolti in Libia, fuori degli U.S.A., a prima vista sembrerebbe che mancasse qualsiasi elemento di connessione tra Olin e gli U.S.A., con conseguente riduzione del grado di rispetto spettante nel caso alla sua scelta di rivolgersi alla corte di New York.


Il Giudice di New York ha nondimeno ritenuto che, essendo il risarcimento dei danni spettante ad Olin, come stabilito nel lodo arbitrale, in dollari U.S.A., il lodo scritto in inglese, ed il menzionato trattato bilaterale sugli investimenti regolato dalla Convenzione di New York, la scelta effettuata da Olin meritasse comunque un certo grado di rispetto, confermando la propria competenza sul caso.


Gli argomenti in contrario espressi dalla Libia sono stati ritenuti di scarso peso da parte del Giudice, soprattutto l’allegazione che Olin non avesse identificato alcuna motivazione che in buona fede supportasse il fine di dare esecuzione al lodo in U.S.A., in quanto semmai sarebbe stato onere della Libia comprovare e specificare almeno un sostanziale fattore d’interesse privato o pubblico a favore delle sue argomentazioni – prova del tutto mancante -: conseguentemente, la corte di New York Court ha deciso di non esercitare i suoi poteri discrezionali per dismettere il caso rinviandolo semmai ad un foro alternativo, in questo facendo riferimento al precedente del caso Iragorri, secondo il quale l’azione dovrebbe essere dismessa solo se la scelta del foro si dimostra genuinamente non conveniente ed il foro alternativo sia significativamente preferibile.


In conclusione, l’istanza dello Stato libico tesa al rigetto del ricorso di Olin non è stata accolta dal Giudice di New York.


Questa recente Ordinanza del Giudice di New York che ha rigettato l’istanza della Libia – basata sull’eccezione del forum non conveniens – tesa a fare a sua volta rigettare il ricorso di Olin per la conferma della sentenza arbitrale straniera negli U.S.A., assume una particolare importanza se si considera che molti contratti tra la Federazione Russia (ora soggetta a sanzioni) e società straniere contengono solitamente una clausola che dispone che ogni lite tra le parti debba essere risolta in arbitrato da tenersi in uno Stato “neutrale”, quale Svezia o Svizzera: dal momento che la maggior parte di tali contratti prevede che i pagamenti o le penali debbano essere effettuati in dollari U.S.A., ne consegue che un lodo arbitrale reso in uno di tali Stati neutrali possa essere a mezzo di ricorso portato a conferma ed esecuzione in U.S.A., senza che l’eccezione del forum non conveniens possa applicarsi in tal caso a seguito della connessione con tale giurisdizione creata dalla valuta di assolvimento delle obbligazioni contrattuali, ossia il dollaro U.S.A..


Clicca qui per la decisione originale della U.S. District Court of the Southern District of New York (case no. 21-cv-4150 - JGK)

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Prof. Avv. Salvatore Vitale


Il contenuto di questo articolo non costituisce un parere legale, ma ha funzione informativa. Per una consulenza legale personalizzata, contattare lo studio all’ e-mail: info@dongpartners.eu o al telefono +39 06 916505710. © Dong & Partners International Law Firm, Tutti diritti riservati.


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