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Espulsione e trattenimento illegittimi senza diritto a difendersi nella propria lingua madre



Foto di repertorio (Ansa)



I difensori Avv. Lifang Dong e Avv. Fabio Bucci, hanno assunto la difesa di una cittadina cinese attinta da un provvedimento di espulsione e da un successivo decreto di trattenimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Ponte Galeria (RM).


Nell’udienza tenuta dinanzi il Giudice di Pace di Roma, hanno eccepito la mancata traduzione sia del provvedimento di espulsione che del decreto di trasferimento, non bastando la giustificazione adottata dalla Questura di Novara: “Che non era stato possibile tradurre gli atti poiché non si era riusciti a reperire un interprete di lingua cinese”.


I difensori hanno eccepito che a Novara, in una comunità che conta ben 700 persone, occorreva fornire la dimostrazione circa la non reperibilità di un interprete di lingua cinese.


Inoltre, hanno eccepito che all’udienza di convalida, non vi era un traduttore di madrelingua cinese ma unicamente un traduttore che parlava la lingua inglese. La Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo (CEDU) recita che chi viene attinto da una misura privativa della libertà personale, quale è il trattenimento presso un centro per il rimpatrio, deve potersi difendere nella propria lingua madre.


Pertanto il Gudice di Pace non ha convalidato il trattenimento poiché, recependo le eccezioni dei difensori, ha ritenuto il trattenimento emesso in dispregio della CEDU, nonché del DPR. 40/98.


In tal modo, la cittadina cinese è stata rimessa in libertà.


Avv. Lifang Dong e Avv. Fabio Bucci


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