Nel caso di specie ai cittadini stranieri veniva respinta l’istanza di emersione a seguito dell’erronea valutazione circa inidoneità della prova presentata al fine di dimostrare la presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020.
La Prefettura rigettava la richiesta ritenendo che i certificati medici prodotti non fossero “di provenienza pubblica”. In particolari, il primo documento era stato rilasciato da una struttura pubblica in regime di “libera professione” e il secondo da una struttura privata ma convenzionata con il servizio sanitario nazionale.
Il giudice di merito accoglieva la richiesta dei ricorrenti rilevando l’irrilevanza del fatto che la prestazione sanitaria sia stata effettuata in regime di libera professione o a carico del SSN poiché ciò che rileva è la pubblicità della struttura e non della prestazione e osservava altresì che anche la certificazione proveniente da struttura privata convenzionata è idonea a fondare la prova richiesta (poiché struttura abilitata ex lege a erogare prestazioni per conto della sanità pubblica).
Prof. Avv. Paolo Iafrate
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